ANAC: per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale
Ai sensi dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti), i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali.
Lo ha ricordato e sottolineato l’ANAC nella delibera/parere di precontenzioso n.617 del 20 dicembre 2022, relativa ad un’Istanza presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in merito a una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR.
In virtù di quanto evidenziato dall’ANAC, la previsione della lex specialis, laddove non contempli tale iscrizione, non risulta conforme alla disciplina di riferimento.
Iscrizione all’Ordine: vale per tutti i professionisti
Nella ‘lex specialis’ di gara (cioè il regolamento della gara), si prevede tra i requisiti di capacità tecnico – professionale dei partecipanti che il “gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti: 2 avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all’Albo della professione”.
Ma – evidenzia ANAC – l’art. 83, comma 3 del Codice Appalti sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti … presso i competenti ordini professionali”, tale iscrizione è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, e comma 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Sez. V, 25 luglio 2019, 5257).
Senza previsione del requisito dell’iscrizione la gara è da annullare
In definitiva: la previsione della lex specialis, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, segnatamente quelle legali e quelle di tipo tecnico, non è conforme alla disciplina di riferimento nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente ordine professionale quale requisito di partecipazione alla procedura.
Le regole
Riassumendo:
- per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale;
- la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge;
- l’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale.