Formazione sicurezza datore di lavoro, dirigente e preposto

da | 24 Feb 2022 | Prevenzione e igiene ambientale

Le novità sugli obblighi

Nuove indicazioni da parte dell’Inl (ex-Inail) sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021.  La nuova bussola per orientarsi sulla materia arriva da una recente Circolare (1 del 16 febbraio del 2022) che approfondisce le diverse novità dopo che le recenti modifiche al Testo unico hanno introdotto nuovi obblighi circa la formazione per datori di lavoro e preposti e l’addestramento.

In particolare il nuovo comma 7 dell’articolo 377 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza. Il datore di lavoro viene quindi riconosciuto come nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi regolamentati attraverso un accordo da adottarsi (entro il 30 giugno 2022) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l’accordo verranno individuata durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e modalità di verifica finale. L’obbligo della formazione scatterà per i datori di lavoro solo in seguito all’adozione dell’accordo.

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Rispetto invece ai nuovi obblighi per dirigenti e preposti, la nuova norma richiede una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ciò significa che la nuova disciplina viene demandata alla Conferenza che potrà eventualmente rivedere alcuni aspetti. Quindi è previsto un periodo transitorio utile per adottare le nuove regole che verranno introdotte in seguito all’accordo Stato-Regioni.

Infine il capitolo addestramento. Con la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 vengono introdotte novità circa l’addestramento che come specificato dal legislatore “consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Tali disposizioni sono entrate in vigore in seguito all’entrata in vigore della Legge di Conversione e pertanto interessa le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021. La Circolare chiarisce che il preposto assente alla prova pratica, e/o all’esercitazione applicata, viola gli obblighi.

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