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Esonero contributivo, parte «sconto» per gli autonomi

da | 2 Ago 2021 | In evidenza, Notizie

Per i professionisti iscritti alle Casse e all’Inps con cali di reddito causa Covid

L’esonero (parziale) dei contributi previdenziali di competenza del 2021 a carico di professionisti iscritti alle Casse private e privatizzate e dei lavoratori autonomi associati alla Gestione separata dell’Inps ha adesso le sue regole messe nero su bianco: con l’uscita, lo scorso 27 luglio, del decreto interministeriale sul sito del dicastero del Lavoro, sono state definite le caratteristiche della misura, nata per aiutare la platea degli occupati non dipendenti ad effettuare i versamenti per la futura pensione, dopo i danni generati dalla pandemia da Covid-19. La norma da 2,5 miliardi (inserita nella legge di Bilancio per il 2021 del governo di Giuseppe Conte e rifinanziata col decreto Sostegni approvato dal successivo Esecutivo di Mario Draghi), consiste in uno «sconto» per un massimo di 3.000 euro che riguarderà i contributi dell’anno in corso, in scadenza entro il 31 dicembre, escluso quello integrativo, in caso di calo di fatturato, o di corrispettivi per il 2020 almeno del 33% (rispetto al 2019) e con un reddito complessivo fino a 50.000 euro; si ritiene che «potrebbero rientrare nell’esonero anche le eccedenze», così come, sebbene non sia nettamente specificato, dalla lettura del decreto «pare debba concludersi» che rimarrebbe fuori quanto corrisposto per la maternità; chi avrà già effettuato dei pagamenti potrà chiedere la compensazione, o il rimborso «entro il 30 novembre».

Non potranno usufruire dell’agevolazione coloro che percepiscono una pensione diretta ed «i titolari di contratto di lavoro subordinato», circostanza che non tocca, ad esempio, avvocati e notai, ma che, invece, precluderà a migliaia di altri soggetti la possibilità di avvantaggiarsi dell’opportunità, pure se svolgono (da dipendenti) incarichi scarsamente remunerati.

C’è, poi, infine, un altro «paletto», imposto dal decreto Sostegni, all’inizio dell’anno: l’aiuto sarà concesso soltanto a chi potrà vantare il requisito della regolarità contributiva: su precisa richiesta di chiarimento presentata dall’Adepp, l’Associazione che riunisce le Casse di previdenza dei professionisti, il ministero del Lavoro ha fatto sapere come tale criterio «debba esser valutato secondo le disposizioni ordinamentali di ciascun Ente».

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Nel frattempo, se per le Casse private la scadenza per inoltrare le domande è stata fissata per il 31 ottobre, è stato, invece, prorogato al 30 settembre il termine per le istanze di esonero parziale dai versamenti dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, perché all’indomani della pubblicazione del decreto, che contemplava una scadenza ravvicinata, fissata al 31 luglio, l’Istituto di previdenza sociale aveva comunicato lo slittamento, «condiviso» con lo stesso dicastero di via Veneto, «in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione» del testo interministeriale.

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