Il ruolo degli consigli nazionali degli Ordini Professionali è centrale in materia di equo compenso
Sono proprio loro, infatti, ad esser legittimati per legge a ricorrere all’autorità giudiziaria competente qualora si accorgano di violazioni sulla materia.
A spiegarlo un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”, relativo appunto alla legge 49/2023 che disciplina l’equo compenso per i professionisti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104/23).
In particolare, il Documento si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 20 maggio: uno di questi passaggi è proprio il ruolo degli ordini professionali come, si legge nell’approfondimento, asll’art. 5, comma 4, secondo il quale appunto i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. “Trattasi di una previsione molto importante – si legge nell’approfondimento – che attribuisce ai Consigli Nazionali un interesse ad agire processualmente a tutela del rispetto della normativa sull’equo compenso, in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.
Secondo il dossier della Fondazione Cdl, inoltre il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
Spazio, poi nell’approfondimento alla questione parametri, che in forza della normativa dovranno essere aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi professionali e che nulla esclude possano essere utilizzati “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge”. Il testo normativo, inoltre, pone a carico degli Ordini e dei Collegi professionali l’adozione di disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell’obbligo da parte del professionista, di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.
Sempre in capo agli Ordini vi è la possibilità di sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.