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Equo compenso a maglie strette

da | 15 Lug 2021 | In evidenza, Notizie

Il nuovo Disegno di Legge, dall’8 luglio alla Camera interviene per rafforzare la tutela dei professionisti

Equo compenso a «maglie strette», perché rispetto alla norma introdotta con la legge 172/2017 dovranno rispettarlo le imprese bancarie e assicurative e le società che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico al libero professionista, avevano più di 50 lavoratori dipendenti, o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Inoltre, saranno «nulle» le clausole che non prevedano una remunerazione giusta per l’opera prestata dal lavoratore autonomo, così come non avranno valore «le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, o del servizio reso». È quello che stabilisce il testo uscito nei giorni scorsi dalla commissione Giustizia della Camera (AC3179), basato sulla proposta di legge della leader di FdI Giorgia Meloni, alla quale sono state unite quelle dei deputati della Lega e di Fi Jacopo Morrone e Andrea Mandelli, che sarà votato a partire dalla prossima settimana in Aula.

Il provvedimento, che consta di 12 articoli, dispone che per gli avvocati si applichino le remunerazioni previste dal decreto del ministero della Giustizia emanato in virtù delle disposizioni della riforma della professione forense (247/2012), mentre per tutti gli altri iscritti a Ordini e Collegi varranno i decreti ministeriali, adottati a seguito della legge sulle Liberalizzazioni e la concorrenza (27/2012); nel corso dell’esame in Commissione, è passata la modifica che ha inserito nel perimetro della norma anche i professionisti non regolamentati (figure disciplinate dalla legge 4/2013), per i quali occorrerà emanare un decreto del ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e, a seguire, «con cadenza biennale, sentite le associazioni» delle varie categorie, si legge nel primo articolo della proposta di iniziativa parlamentare.

Per quel che riguarda gli indennizzi, il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito lo «ridetermina» (in base ai parametri fissati) e «condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista», ma «può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno».

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ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude le rappresentanze professionali di Rpt (la Rete delle professioni tecniche, che include il Consiglio nazionale dei periti industriali) e Cup (il Comitato unitario delle professioni), il testo presenta ancora dei profili insoddisfacenti, e «va modificato»: il principio «trasversale», fa sapere, «dovrebbe applicarsi alla generalità delle imprese». E non soltanto, perciò, a quelle che, nell’ultimo anno, hanno occupato più di 50 dipendenti.

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