Il censimento dei consulenti chimici di porto
O meglio, la raccolta di informazioni personali mancanti dall’elenco del ministero delle infrastrutture, necessari per arrivare ad aggiornare il registro, per ora fermo al 25 gennaio 2018. È quanto richiesto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha inviato una circolare agli ordini e ai collegi territoriali appunto per attualizzare le informazioni.
Come afferma il Cni, “a distanza di alcuni anni dalla approvazione del decreto direttoriale 1° dicembre 2017 n.234 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tema di consulenti chimici di porto si ritiene opportuno realizzare un aggiornamento ed una raccolta dei consulenti chimici di porto in attività, in servizio presso i porti nazionali, in possesso di laurea in ingegneria chimica ed iscritti all’albo degli ingegneri”.
L’art.2 del decreto direttoriale, ricorda il Consiglio nazionale, prevede la formazione e l’aggiornamento di un apposito elenco sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, curato dalla direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, a fini di pubblicità e trasparenza. “Tale elenco, tuttavia, riporta solamente il nominativo del consulente chimico di porto ed i porti serviti dal professionista, senza particolari precisazioni sull’albo di appartenenza”.
Il Cni chiede quindi agli ordini territoriali al cui interno operano questi professionisti di inviare una tabella riepilogativa contenente, per ciascun nominativo, i seguenti dati: cognome e nome, data di nascita, sezione e settore/i di iscrizione all’albo, poti di servizio e, se conosciuta, autorità marittima o portuale. Questo adempimento, come accennato, consentirà di “disporre di un elenco completo ed aggiornato degli ingegneri iscritti all’albo che svolgono l’attività di consulente chimico di porto”. Successivamente, il Cni richiederà la revisione e l’aggiornamento dell’elenco ministeriale, che è riportato in allegato alla circolare.