È il sostenimento delle spese che conta per i bonus edilizi legati ai SAL (stati di avanzamento lavori), non la data di ultimazione degli interventi agevolati, che è indifferente ai fini ‘fiscali’.
Il chiarimento, fornito dal MEF in sede parlamentare (risposta a interrogazione in VI Commissione Finanze dello scorso 17 novembre), non riguarda solo Superbonus, Eco e Sismabonus, ma anche il Bonus Facciate, per il quale è possibile il ricorso ai SAL, e soprattutto interessa a chi, al posto della fruizione diretta dei bonus, ha optato per gli alternativi sconto in fattura o cessione del credito.
- La domanda
Si chiede se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) non inferiori al 30%, come previsto dall’art.121 del DL Rilancio, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali. - Pagamenti subito, lavori…a tempo debito
La risposta dei tecnici del Ministero delle Finanze è affermativa: i bonus legati ai SAL, anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. - Se i lavori non terminano, si perderà la detrazione
Ovvio che la mancata effettuazione degli interventi, così come l’eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni ex art.13 del d.lgs. 471/1997.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’art.9 comma 1 d.lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
- Opzione ok con pagamento per SAL non inferiore al 30%
Concludendo, si può esercitare una delle due opzioni ex artt.121 DL 34/2020 – nel caso presentato, lo sconto in fattura – in relazione a un acconto corrispondente a un SAL non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.