La CNCE (Commissione nazionale paritetica per le classi edili) è intervenuta nuovamente sulla congruità della manodopera edilizia (cd. Durc di congruità) pubblicando delle nuove FAQ specificatamente dedicate all’istituto della regolarizzazione
Congruità della manodopera: l’origine
Prima di addentrarci nel contenuto delle FAQ, ricordiamo che il decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro, in vigore dal 1° novembre 2021, ha definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all’art.8, comma 10-bis, del DL 76/2020 (cd. DL Semplificazioni), recependo quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Nel concreto, viene rilasciata all’impresa edile un’attestazione di congruità, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Importante è anche ricordare che:
- per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Le nuove FAQ sulla regolarizzazione
La CNCE, nel nuovo documento, spiega:
- cosa accadrà ai cantieri la cui DNL (documentazione di congruità) sia stata presentata a far data dal 1° marzo 2023 laddove alla fine dei lavori non venga richiesta l’attestazione di congruità e il cantiere non risulti congruo;
- come può regolarizzare l’impresa affidataria;
- cosa accade laddove l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione nei termini previsti;
- se ai fini della verifica della congruità sono dovute anche le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.
La FAQ n.2 spiega che l’impresa affidataria “potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione (cfr COM. Cnce 837/2023). In particolare, il piano potrà prevedere ai fini della regolarizzazione il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità), qualora presentate e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa”.
Mancata regolarizzazione: cosa succede
Se l’impresa non perfeziona la regolarizzazione nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca dati nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.
Per l’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione come specificato nella FAQ sopracitata.
Non sarà possibile, in questo caso, un piano di rateizzazione.