Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica (MASE) ha messo in consultazione pubblica fino al prossimo 31 marzo 2023 – il DPR che armonizza la disciplina nazionale con quella europea sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi
Il tutto nasce anche dal fatto che, dal prossimo 26 giugno 2023, si applicherà in tutti e 27 Stati UE il nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (n.2020/741 del 25 maggio 2020) che definisce per la prima volta requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero.
L’armonizzazione delle due discipline (Italia ed Europa)
Come evidenzia il MASE, i due testi (quello italiano e quello europeo) sono diversi, sia per l’ambito di applicazione che per i tipi di utilizzo, ma anche per l’approccio basato sulla gestione del rischio, il perimetro delle responsabilità soggettive, ecc.
Nella relazione illustrativa alla bozza di DPR si evidenzia che il Regolamento
europeo prevede il metodo della gestione del rischio sito specifico: ai fini della
produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, cioè, l’autorità competente dovrà provvedere a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, con l’obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio per salute umana, animale e senza rischio ambientale.
Al fine di azzerare il rischio emerso durante l’analisi del rischio, il piano di gestione del rischio e il permesso rilasciato dall’autorità competente potranno prevedere delle prescrizioni supplementari rispetto alle prescrizioni minime stabilite dal regolamento.
In tal senso, il MASE nel testo in consultazione ha cercato di equilibrare le due discipline, per evitare un duplice binario normativo che finirebbe per confondere gli operatori e per promuovere sempre di più la pratica del riutilizzo.
I punti salienti della bozza in consultazione
L’articolo 6 – per allacciarsi al discorso di cui sopra – è quello relativo al Piano di gestione dei rischi, effettuato attraverso l’elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema, individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi.
Il comma 5 precisa che il gestore dell’impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate e delle classi di qualità per gli usi irrigui in agricoltura, elabora un piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali per quanto di
rispettiva competenza e lo presenta all’autorità competente.
“L’autorizzazione, il rinnovo o la modifica all’autorizzazione esistente a produrre e consegnare al punto di conformità acque affinate è rilasciata in ogni caso dall’autorità competente entro 60 giorni dall’approvazione del piano di gestione dei rischi di cui sopra”, recita l’articolo 8.
Questa autorizzazione deve specificare, tra l’altro:
- la classe o le classi di qualità delle acque affinate e i relativi usi, conformemente all’allegato I, sezione 1, il luogo di utilizzo, l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;
- le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua di cui all’allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5;
- le condizioni relative alle eventuali prescrizioni supplementari per il gestore dell’impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, tra cui il controllo delle sostanze individuate nell’Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche);
- le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di monitoraggio.
Una parte fondamentale della bozza è rappresentata inoltre dall’articolo 12, che disciplina le modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui.
Nello specifico “il riutilizzo di acque affinate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di irrigazione impiegato”.
Quanto, infine, al rapporto tra i gestori degli impianti di affinamento e quelli di distribuzione delle acque affinate, l’articolo 13 precisa che le regioni e le province autonome, oltre agli enti di governo d’ambito (EGATO), possono promuovere e prevedere appositi accordi di programma con i gestori sopracitati anche per prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo in relazione ai costi aggiuntivi derivanti dalla valutazione del rischio, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 152/2006
Come inviare le proposte
Le osservazioni e le integrazioni potranno essere inviate entro il 31 marzo 2023 alla mail USSRI-5@mase.gov.it, secondo il format predefinito scaricabile.