Siamo arrivati, forse, alla ‘fine’ della querelle sul progetto unitario e l’unità strutturale (US), con la risposta 630/2021 del 28 settembre scorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il Fisco, seguendo di fatto le indicazioni già fornite nelle precedenti risposte 560 e 598, conferma che gli interventi antisismici limitati a una sola unità strutturale appartenente a un aggregato immobiliare di un centro storico, e confinante con altri edifici, realizzati senza un piano unitario di risanamento, possono prendere il Superbonus 110% anche se – e qui bisogna soffermarsi – soltanto dopo il via libera del professionista che ne valuta la rispondenza rispetto ai requisiti stabiliti alla norma agevolativa.
La ‘palla’, quindi, passa al professionista tecnico: sarà lui, in ultima istanza, a dover certificare la corrispondenza del ‘tutto’ e, di conseguenza, l’accesso alla maxi-agevolazione.
Lavori sulla singola unità strutturale
Tutto nasce dalla necessità di effettuare dei lavori di consolidamento antisismico ad un’abitazione in centro storico, confinante con altre costruzioni.
Gli interventi riguardano l’intero fabbricato che, comunque, fa parte di un aggregato edilizio più ampio.
Si potrà quindi prendere il Superbonus nonostante gli interventi programmati si limitino alla singola unità strutturale (US) come definita dalle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e non vengano eseguiti sulla base di un “progetto unitario” che coinvolge tutti gli edifici adiacenti?
L’unità strutturale batte il progetto unitario? Sì, ma l’arbitro è il professionista tecnico…
Bisogna prima di tutto tornare a quanto già specificato, in merito, dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, in sede di risposta resa all’Agenzia delle Entrate in data 21 ottobre 2020, prot. 8047 (cfr. quesito 6), la quale ha precisato che “ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del SuperSismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
Tradotto: l’intervento di riduzione del rischio sismico deve analizzare necessariamente l’intera struttura degli edifici, ma gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir.
Proiettando queste indicazioni sul ‘nostro’ caso: il Superbonus potrà essere applicato soltanto per gli interventi agevolabili realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio, ma spetterà al professionista incaricato stabilire, sulla base dei chiarimenti forniti dalla suddetta Commissione e delle linee guida di riferimento:
- se le modifiche antisismiche in questione possiedano i requisiti per essere considerate “interventi di riparazioni o locali”;
- l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le Ntc 2018 (§ 8.7.l);
- ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’intero edificio.