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Cessione del credito e sconto in fattura, il nuovo modello delle Entrate

da | 16 Nov 2021 | Competenze multidisciplinari, Notizie

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione del credito o per lo sconto in fattura relativo alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, il cosiddetto decreto antifrode pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021.

Parallelamente l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per inviare l’opzione, chiuso temporaneamente per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella ).

Attualmente le istruzioni avvertono che, per tutti gli interventi di cui si intende comunicare l’opzione, è necessario richiedere il visto di conformità con riferimento alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di base per la detrazione.

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L’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto anti-frodi, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, estende a tutti i bonus edilizi, e non solo al superbonus 110, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta in caso di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Il visto di conformità, prima previsto solo per il superbonus 110, adesso è stato esteso anche a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura.

Nel provvedimento non si fa cenno all’obbligo di congruità e conformità introdotto per tutti i bonus dal Dl 157/2021.

Chi ha già concordato lo “sconto” o la cessione e deve solo inviare la comunicazione, stando al contenuto del modello, dovrebbe munirsi del “visto” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. È, tuttavia, possibile una lettura più restrittiva per cui, di fatto, entrambi gli obblighi sarebbero già operativi da venerdì scorso anche per le spese sostenute nei mesi scorsi.

Infine il compenso dovuto ai professionisti per il “visto” e per l’attestazione di congruità su lavori già svolti potrebbe essere già oltre il plafond. Inoltre, formalmente, il fatto che sia detraibile sembra essere previsto solo per i lavori di superbonus e non per gli altri bonus.

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