Le nuove regole, in vigore dal 4 febbraio 2026, impattano sul sistema energetico nazionale: come cambiano edifici, impianti e obblighi progettuali
Con il recepimento della direttiva RED III, l’ordinamento italiano compie un ulteriore passo verso la transizione energetica, rafforzando il ruolo delle fonti rinnovabili nel settore edilizio, impiantistico e dei trasporti.
Il decreto legislativo n. 5/2026 ridefinisce infatti i target al 2030, introduce obblighi più stringenti per nuove costruzioni e ristrutturazioni e valorizza tecnologie ad alta efficienza, in particolare le pompe di calore, con ricadute dirette su progettazione, titoli edilizi e accesso agli incentivi.
Il recepimento della RED III: quadro normativo e tempistiche
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva RED III con il decreto legislativo n. 5/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio ed efficace dal 4 febbraio. Il testo definitivo recepisce i pareri parlamentari e l’intesa in Conferenza Unificata, aggiornando la strategia nazionale sulle rinnovabili e rafforzando gli strumenti di regolazione e sostegno.
Target 2030 e nuovi obiettivi settoriali
Il decreto innalza il contributo delle fonti rinnovabili al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030. Particolare attenzione è riservata al comparto del riscaldamento e raffrescamento, per il quale è previsto un incremento medio annuo della quota FER, includendo anche l’energia elettrica rinnovabile impiegata da sistemi efficienti.
Nel settore edilizio viene fissato un obiettivo nazionale indicativo pari ad almeno il 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro pertinenze. Per l’industria è previsto un aumento medio annuo della quota FER di almeno 1,6 punti percentuali nei periodi 2021-2025 e 2026-2030.
Le misure coinvolgono inoltre trasporti, biomasse e mobilità elettrica.
Integrazione obbligatoria delle FER negli edifici
La RED III rafforza l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti o di interventi sugli impianti.
In caso di rinnovo dell’impianto termico, almeno il 15% dei consumi deve essere coperto da FER.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la soglia sale al 40%, mentre per quelle di secondo livello resta fissata al 15%. Il mancato rispetto di tali percentuali comporta il diniego del titolo edilizio.
Pompe di calore e requisiti prestazionali
Le pompe di calore assumono un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi FER. L’energia ambientale da esse utilizzata è considerata rinnovabile ai fini del computo, purché siano rispettati i requisiti minimi di efficienza stagionale e le norme tecniche applicabili. Ciò incide sia sugli obblighi normativi sia sull’ammissibilità ai meccanismi di incentivazione.
Incentivi e ristrutturazioni impiantistiche
Il decreto conferma un’impostazione basata sulle prestazioni: l’accesso agli incentivi sarà subordinato al rispetto di criteri tecnici, di efficienza energetica ed ecodesign, demandati a successivi provvedimenti attuativi.
Gli obblighi si estendono anche alle ristrutturazioni degli impianti termici; i requisiti minimi saranno definiti da un decreto del MASE, applicabile ai titoli presentati dopo 180 giorni dalla sua emanazione.
Trasporti, accumuli e infrastrutture
Nel settore dei trasporti viene ripristinato l’obiettivo del 29% di FER al 2030, valorizzando biocarburanti e idrogeno. Inoltre, dal 30 giugno 2026, i punti di ricarica non accessibili al pubblico, nuovi o sostituiti, dovranno essere conformi alla norma CEI 021 per le funzionalità smart.















