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Diffusione di energie rinnovabili (FER): i ‘paletti’ del nuovo Regolamento europeo

da | 13 Gen 2023 | Meccanica ed efficienza energetica

Il nuovo Regolamento UE 2022/2577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea del 29 dicembre 2022, istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (FER)

C’è un nuovo Regolamento europeo in materia di energie rinnovabili, nello specifico per quanto riguarda l’accelerazione delle procedure autorizzatorie di impianti FER e pompe di calore.

E’ stato pubblicato nella GUE del 29 dicembre scorso e stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione europea.

Il Regolamento, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, si applica per un periodo di 18 mesi.

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A quali procedure si applica

Il Regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Procedura autorizzativa: cos’è?

Per procedura autorizzativa, specifica il provvedimento, si intendono quelle procedure che:

  • a) comprendono tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e
  • b) comprendono tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull’esito della procedura da parte della medesima.

 

Energia solare: come il Regolamento accelera la procedura

Il Regolamento stabilisce che la durata della procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d’acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare.

In merito alla procedura per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare, anche per gli auto-consumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l’autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l’energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione. Scatta quindi una sorta di silenzio-assenso.

 

Pompe di calore

La procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.

A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per:

  • pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e
  • pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.
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