Le ultime dall’Agenzia delle Entrate: titolo abilitativo e catasto sono determinanti per ottenere il Bonus Ristrutturazioni su autorimesse e posti auto pertinenziali
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n.118/2026, torna su un grande classico: le agevolazioni fiscali per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, che non operano in modo automatico. Il diritto alla detrazione è subordinato a una corretta qualificazione dell’intervento sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello catastale. In particolare, il manufatto deve risultare espressamente destinato ad autorimessa o posto auto e deve essere vincolato come pertinenza dell’abitazione principale nei titoli autorizzativi e negli atti catastali.
Bonus Ristrutturazioni: condizioni di accesso
La possibilità di applicare le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR per garage e posti auto rappresenta un’eccezione al generale divieto di agevolare le nuove costruzioni. Proprio per questo, la normativa e la prassi amministrativa richiedono un rispetto rigoroso dei requisiti formali: il vincolo pertinenziale deve essere esplicito e non può essere desunto solo dall’uso di fatto dell’opera.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con questa risposta, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i controlli necessari prima di accedere al Bonus Ristrutturazioni per autorimesse e posti auto. Il documento sottolinea che la detrazione spetta esclusivamente se il titolo edilizio indica chiaramente la destinazione a parcheggio e il collegamento pertinenziale con l’unità abitativa.
Il caso concreto: struttura in legno per il ricovero dell’auto
Il parere trae origine dalla richiesta di un contribuente che aveva realizzato una capanna in legno utilizzata come posto auto a servizio dell’abitazione principale. L’intervento era stato autorizzato con un titolo edilizio generico, privo di riferimenti alla funzione di parcheggio e al vincolo di pertinenzialità, mentre l’immobile risultava censito in catasto come C/2 (magazzino).
Quadro normativo del Bonus Ristrutturazioni
La disciplina vigente, aggiornata dalla legge di bilancio 2026, prevede per gli interventi agevolabili una detrazione pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e 2026 e al 30% nel 2027, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Le aliquote salgono al 50% e al 36% se i lavori riguardano l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale.
Titolo edilizio: il primo requisito essenziale
Secondo l’Agenzia, la pertinenzialità non può essere presunta. È necessario che il titolo abilitativo qualifichi espressamente l’opera come autorimessa o posto auto pertinenziale. In assenza di tale indicazione, la detrazione non è riconoscibile, anche se il manufatto è di fatto utilizzato come parcheggio o considerato pertinenza ai fini di altri tributi.
Classificazione catastale: requisito sostanziale
Accanto al titolo edilizio, assume rilievo decisivo l’inquadramento catastale. Un immobile censito come C/2 non è idoneo a beneficiare dell’agevolazione. Per accedere al bonus, l’opera deve risultare accatastata in categoria C/6, riservata a rimesse e autorimesse.
L’esito finale
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha escluso il beneficio fiscale per la mancanza di entrambi i presupposti fondamentali: né il titolo edilizio né il catasto attestavano la natura pertinenziale dell’opera come posto auto. La detrazione risulta quindi preclusa, a prescindere dall’utilizzo concreto del manufatto.









