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Decreto Prezzi Superbonus e altri bonus edilizi: ecco i massimali di costo per gli interventi

da | 16 Feb 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Decreto Prezzi Superbonus e altri bonus edilizi: ecco i massimali di costo per gli interventi

Dopo un ‘tram tram’ che negli ultimi giorni ha portato a svariati correttivi, nella serata di San Valentino il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e per gli altri bonus casa (tra questi, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus classico, Bonus Facciate), cd. Decreto Prezzi 2 – il primo è il DM 6 agosto 2020, cd. Decreto Prezzi e Requisiti Tecnici -, attuativo di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e dalle regole Antifrodi in essa contenute.

Il decreto MITE entrerà in vigore solamente 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

NB – Il DM 6 agosto 2020 continuerà ad essere applicato ‘in toto’ per 30 giorni dopo la pubblicazione in GU del nuovo decreto, e in coordinamento con lo stesso dopo i 30 giorni sopracitati.

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Costi massimi per la congruità delle spese
Il decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art.119, comma 13, lettera a) e all’art.121, comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Il provvedimento quindi definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.

Chiariamo ancora meglio: il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).

Massimali non omnicomprensivi
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi – come invece era stato l’orientamento iniziale del Governo e come era stato messo nero su bianco nella bozza poi stravolta all’ultimo – in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Tempistiche dei lavori
Le disposizioni di questo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Le asseverazioni della congruità della spesa
Nel testo, si prevede che per tutti gli interventi indicati, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici riportati nell’Allegato A.

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del DL 34 del 2020.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.

In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezziari ‘alternativi’, così come disposto dal comma 13-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio.

Gli altri Prezziari utilizzabili
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Scarica il Decreto definitivo

 

 

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