Il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Il decreto 13/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio ed è entrato in vigore dal 25 febbraio scorso: si tratta del cosiddetto PNRR-Ter, che il Governo aveva licenziato circa 10 giorni fa per velocizzare ancor di più gli investimenti nazionali di matrice europea (cioè finanziati con fondi PNRR e PNC) con all’interno del provvedimento, sono senz’altro molto importanti le misure che vanno a toccare i procedimenti autorizzatori – amministrativi inerenti la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche considerando il recente varo del Decreto FER, e quelli collegati all’idrogeno verde e/o rinnovabile.
Idrogeno verde
L’articolo 41 apporta modificazioni al TU Ambiente (d.lgs. 152/2006) rimettendo esclusivamente alla VIA statale l’esame di progetti per impianti che producano energia da questa fonte pulita, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Semplificazioni per l’installazione di impianti rinnovabili
L’articolo 47, modificando il d.lgs. 199/2021, porta ad una nuova disciplina della posa in opera di pannelli solari e per l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Nello specifico, come peraltro segnalato dal MASE:
- diviene più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento;
- viene ridotta la fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici;
- si semplifica il procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili, che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente.
Impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici
L’art.49 semplifica gli iter autorizzatori per gli impianti di accumulo energetico e agro-voltaici.
Inoltre, si apportano importanti semplificazioni agli impianti di ‘mini-eolico’, cioè con potenza complessiva fino a 20 kW
Terre e rocce da scavo
Di assoluto rilievo anche l’articolo 48, che pre-annuncia un nuovo regolamento semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo, con riferimento
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del TU Ambiente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del TU Ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.