Il Decreto 36/2022 (PNRR 2) ha visto la sua naturale conclusione con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale 150 del 29 giugno, della legge 79/2022 di conversione con modifiche di un provvedimento che contiene diverse norme di interesse per il mondo delle professioni.
Tra questi vanno sicuramente segnalati i nuovi adempimenti (comunicazioni ad ENEA) per il Superbonus, sia energetico che sismico (anche se ci vorranno determinate specifiche), l’entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del POS da parte di commercianti e professionisti, il passaggio della competenza inerente i rifiuti da demolizione alle Regioni, la proroga per l’acquisto degli immobili passibili di SuperSismabonus Acquisti sino al 31 dicembre 2022 e alcune norme per le rinnovabili e l’idrogeno verde.
Pagamenti elettronici (POS) e fatturazione elettronica
L’articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). Anche i professionisti, senza il POS, rischiano quindi le sanzioni previste per legge.
La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato.
Quindi:
- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).
NB: per questo tipo di violazione non è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 del DL 689/1981.
Con lo stesso articolo viene inoltre esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).
Proroga Supersismabonus Acquisti
L’art.18-ter, al comma 4, dispone che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta del cd. Supersismabonus Acquisti, ‘figlio’ della misura agevolativa prevista per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (art.16-ter del DL 63/2013).
Idrogeno verde e procedure autorizzatorie semplificate
Passando alla materia ambientale/energetica, va segnalato senz’altro quanto previsto dall’articolo 23, che:
- ai commi 1-3 promuove la produzione e l’impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili, esonerando il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l’energia elettrica. Viene demandato ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l’applicazione del suddetto esonero;
- ai commi 5-bis e 5-ter estende alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrolizzatori. Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull’amministrazione competente nel caso in cui l’impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.
Comunicazioni Supersismabonus, Sismabonus e Bonus Mobili ad ENEA
La novità è che nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, anche al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Ciò significa, di fatto, che a ENEA andranno inviati anche i dati relativi al trainante SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fovoltaico, eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi.
L’ENEA comunque ha fatto sapere che al momento nessuna comunicazione si può fare perché è in attesa di specifiche precise da parte del MITE.