Decreto per gli Impianti a Biometano
Con uno stanziamento complessivo di 1,73 miliardi di euro, il nuovo decreto n.340/2022 del MITE, in attuazione dell’art.11 comma 1 e dell’art.14 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 199/2021, punta a sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare”.
Il provvedimento firmato da Roberto Cingolani – che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale – fissa quindi le ‘regole’ per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
Impianti che accedono agli incentivi
Il testo specifica che accedono agli incentivi gli impianti per i quali gli interventi di cui sopra non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.
Tali interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui sopra.
Le due tipologie di incentivo
Agli impianti di produzione di biometano è riconosciuto un incentivo composto da:
- un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;
- una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’allegato 2.
I requisiti per accedere agli incentivi
Accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano, tra l’altro, questi requisiti:
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
- conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
- l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
- l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
- nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”.
Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti
Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all’articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l’erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva.
Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) e in tale caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.
Erogazione del contributo in conto capital: le spese ammissibili
Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell’articolo 12.
Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell’Allegato 1, determinando il contributo da erogare.
Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:
- i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
- le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
- i costi di connessione alla rete del gas naturale;
- i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
- le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
- i costi per la fase di compostaggio del digestato.