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Decreto Cessioni convertito: tra proroghe, esenzioni e nuove possibilità

da | 12 Apr 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Decreto Cessioni ormai legge

Il Decreto Cessioni convertito in legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 38/2023, di conversione del DL 11/2023): il provvedimento entrerà in vigore con diverse novità rispetto al testo che – facendo pure un certo scalpore – approdò originariamente in Gazzetta il 16 febbraio scorso.

Proroga Superbonus case unifamiliari al 30 settembre 2023

Come più volte sottolineato, ci sarà più tempo per avvalersi della detrazione al 110% per le case unifamiliari dove però, alla data del 30 settembre 2022, sono stati effettuati lavori per almeno il 30% complessivo.

La data limite passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023.

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Superbonus e altri bonus detraibili in 10 anni

Due le novità importanti in termini di allungamento delle tempistiche per le detrazioni.

Prima di tutto, ci sarà più tempo per i cessionari per fruire dei crediti di imposta da Superbonus, bonus barriere architettoniche, Sismabonus.

La novità risiede nella possibilità di ripartire il credito residuo in 10 rate annuali, anziché nelle ordinarie 4 o 5, e riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Le norme introdotte consentono inoltre al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Banche e assicurazioni: possibilità di sottoscrivere BTP

Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, potranno utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Le deroghe al divieto di cessione e sconto in fattura

La parte ‘portante’ del Decreto Cessioni risiede nel suo divieto alla possibilità di scegliere, al posto della fruizione diretta del bonus, di cedere il credito o ‘farsi’ scontare la fattura, per gli interventi iniziati (o per i quali ancora non è stata presentata CILA-s o apposito titolo edilizio abilitativo) dal 17 febbraio 2023 in poi.

La conversione in legge del Decreto Cessioni ha inserito alcune deroghe a questo divieto. Si tratta, nello specifico:

  • degli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  • degli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato;
  • degli interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Integrazioni CILA-S per varianti al progetto

Un’altra importante novità riguarda le varianti ai progetti già in essere al 17 febbraio 2023.

Grazie ad una norma di interpretazione autentica – cioè con effetti retroattivi – infatti, sarà possibile usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA-S o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire.

Stesso trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

SAL e asseverazioni di congruità: chiarimenti

Il nuovo articolo 2-ter contiene inoltre un insieme di norme di interpretazione autentica – con efficacia retroattiva – volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. Superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito: tempo fino al 30 novembre

Di questo avevamo già scritto: per l’invio della comunicazione al Fisco relativa alle opzioni per le spese del 2022 o le rate residue degli anni precedenti (2020 e 2021), tramite l’istituto della remissione in bonis, si potrà ‘arrivare’ sino al 30 novembre (la scadenza precedente era fissata al 31 marzo) pagando un’ammenda di 250 euro.

I dettagli saranno forniti dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento ad hoc.

Edilizia libera: via con l’autocertificazione

Per quel che riguarda infine i lavori di edilizia libera (cioè assentibili senza CILA-S o permesso edilizio), per la permanenza della possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito sarà sufficiente un’autocertificazione (a firma del committente e del fornitore) inerente la data del contratto (avviato prima del 17/2) oppure la ricevuta di un bonifico inerente l’acquisto dei materiali.

Leggi l’ultima notizia: Decreto Siccità: potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche

 

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