Decreto Cessioni: ci sono situazioni per le quali è ancora possibile beneficiare di una delle opzioni per cedere il credito
La scia del Decreto Cessioni (11/2023, convertito in legge 38/2023) ha lasciato in dote tante novità ma, di fatto, ha ‘fermato’ la corsa al Superbonus in quanto l’agevolazione fiscale era ‘trainata’ per larga parte della possibilità di cedere il credito o beneficiare dello sconto in fattura.
Ora che – di regola – l’unico modo per fruire del Superbonus – dopo il 16 febbraio 2023 – è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, iniziano a calare anche le pratiche di asseverazione (ce lo dicono i numeri del recente report ENEA), anche se bisogna ricordare che ci sono situazioni per le quali è ancora possibile beneficiare di una delle due opzioni alternative.
Vediamo quali.
Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
In virtù dei dettami del DL Cessioni, per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche (Bonus Barriere 75%), è possibile continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020.
ONLUS, IACP, APS e associazioni di volontariato
Il divieto di cedere il credito o farsi scontare la fattura non è applicabile se i beneficiari della detrazione siano:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell’articolo 119, comma 9, del DL 34/2020);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell’articolo 119, comma 9, del DL 34/2020);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell’articolo 119, comma 9, del DL 34/2020).
NB1 – Tali soggetti possono avvalersi dell’opzione (cessione o sconto) a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame (cioè 16 febbraio 2023).
NB2 – Tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.
Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici
Un’ultima deroga al divieto è stata prevista per:
- gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del DL 34/2020;
- gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
Condomini e case unifamiliari: chi può ancora cedere il credito
Quanto scritto sopra vale, ovviamente, per i lavori post 17 febbraio 2023.
Resta però chiaro che, per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’art.3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, che possono beneficiare o della detrazione fiscale piena (cioè al 110%) o di quella al 90% in base alle date di presentazione dalla CILA-S e all’approvazione dell’assemblea condominiale dei lavori, essendo questi iniziati ampiamente ‘prima’ della dead-line del blocco cessioni, sarà possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito al posto della fruizione diretta.
Le eventuali ‘varianti edilizie’ collegate agli interventi di cui sopra beneficiano della stessa possibilità.
Per gli edifici unifamiliari, le situazioni possibili sono invece queste:
- per le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL), si fruirà del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura;
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione scende al 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ma solo fino a una determinata soglia di reddito. In tal caso, la discriminante per poter ancora esercitare l’opzione alternativa è rappresentata dalla dead-line del 16 febbraio 2023: con CILA-S (o titolo edilizio) presentata prima, ok, altrimenti solo fruizione diretta.