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Decreto Costi Massimi per l’asseverazione del Superbonus: le FAQ del MITE

da | 14 Apr 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Le FAQ del MITE sul Decreto Costi Massimi per l’asseverazione del Superbonus

Venerdì 15 aprile entrerà in vigore l’importantissimo decreto del 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica – MITE (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 marzo), riferimento principale per i bonus edilizi (Superbonus e altri) collegati a interventi di riqualificazione/efficientamento energetico di edifici esistenti. Proprio in prossimità della sua entrata in vigore, sul portale ENEA sono state pubblicate le FAQ specifiche del MITE, che forniscono importanti chiarimenti con esempi.

  • Di cosa parliamo

Il provvedimento, chiamato anche (forse impropriamente) Decreto Prezzi 2, fissa i costi massimi relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, che non sono onnicomprensivi di IVA, posa in opera e oneri professionali.
Le nuove regole e le tariffe si applicano il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, e quindi per gli interventi le cui richieste di titolo abilitativo sono state presentate dal 16 aprile 2022 in poi.
Per quelle presentate prima di questa data, vale ancora il decreto del 6 agosto 2020 del MISE (cd. Decreto Prezzi 1) che però si interseca con il nuovo DM Prezzi 2 anche per altri aspetti, come vedremo più avanti.
Il DM Costi massimi è ‘attuativo’ della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, e fissa i tetti massimi (Allegato/Tabella) per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate).

  • A cosa servono i costi massimi? Le asseverazioni di congruità

Il decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art.119, comma 13, lettera a) e all’art.121, comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.
I massimali individuati (vedere l’Allegato A al decreto) aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Si tratta quindi di uno strumento determinante per i professionisti tecnici ‘asseveratori’ – come specifica il MITE nella FAQ n.1 – l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

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  • delle detrazioni di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
  • del c.d. SuperEcobonus di cui all’articolo 119.

Quindi, per quel che riguarda il Superbonus 110% per i lavori di efficientamento, l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ci sono anche alcuni casi in cui l’asseverazione di congruità non serve:

  • per le opere classificate come attività di edilizia libera, per le quali non è prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese;
  • per gli interventi di importo complessivo inferiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (cioè quelli che prendono il Bonus Facciate 60%).

 

  • Nei massimali sono inclusi tutti i materiali dell’intervento edilizio

La FAQ n.2, piena di esempi precisi che invitiamo a leggere, chiarisce che i costi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.
In pratica, nei “massimali” sono inclusi tutti i materiali dell’intervento edilizio. Ciò significa che i nuovi riferimenti di costo massimo (tabella allegata al decreto MITE 14 febbraio 2022) includeranno ogni bene necessario per realizzare gli interventi di efficientamento.
E’ importante anche ribadire la “non omnicomprensività” dei costi di cui alla Tabella A del decreto 14 febbraio MITE: non sono quindi comprese IVA, costi delle prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

  • Calcolo dei costi non esposti in tabella nell’Allegato A

In merito al calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile:

  • per il calcolo dell’IVA, si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • per le spese professionali, fanno fede i massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;
  • per i costi delle opere relative all’installazione e quelli della manodopera, il riferimento è rappresentato dai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.

In mancanza di una voce di costo, sottolinea il MITE, il tecnico abilitato può presentare il “nuovo prezzo”, ma questo deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).

Questa relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti. Inoltre, si rappresenta che molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.

  • Doppio controllo

E’ un’altra parte importante perché si riferisce alla convivenza tra i due decreti Prezzi.
Per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’art.121 del DL Rilancio ha disposto infatti che si attui quanto indicato dal comma 13- bis dell’art.119, che a sua volta ha previsto che si faccia riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del MITE (DM costi massimi).

Quindi, spiega il MITE, il nuovo DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”.

Concludendo: l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi. Tradotto:

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione);
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.

 

  • Interventi di edilizia libera o sotto i 10 mila euro: si applica il DM 6 agosto 2020

Nell’ultima FAQ, si precisa che per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi passibili di Bonus Facciate), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici o Decreto Prezzi 1 (cioè il DM 6 agosto 2020).

 

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