Novità per rinnovabili e fotovoltaico nel Decreto Bollette ed Energia
La conversione in legge del Decreto Bollette ed Energia (17/2022, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) stravolge le regole per gli impianti fotovoltaici e a energie rinnovabili, in attesa, poi, che a stretto giro di posta un altro decreto apporti semplificazioni ancor più marcate in materia.
Restiamo, qui, sulle misure ‘energetiche’, ma forse sarebbe meglio dire di semplificazione urbanistica per il settore ‘energia’, contenute nell’art.9 ‘rivisitato’ del provvedimento, tra le quali l’estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.
Opere di modifica agli impianti a FER
Si va toccare l’art.5 comma 3 del d.lgs. 28/2011, stabilendo che:
- nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’art.6-bis del d.lgs. 28/2011 e, quindi, assoggettata a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA);
- gli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito, rientrano nel regime semplificato della comunicazione in edilizia libera;
- la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori” viene stabilita dal rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente.
Impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici: edilizia libera
Non è più subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.
Unica eccezione: gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.
Installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non
Si prevede che:
- la procedura abilitativa semplificata comunale (cd. PAS) si applica anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW;
- sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW.
Impianti termici: nuovi requisiti
Cambia anche la disciplina inerente i requisiti e il dimensionamento degli impianti termici. Nello specifico:
- l’installazione delle pompe di calore a gas rientra tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013;
- l’installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione;
- le pompe di calore a gas (in luogo dell’attuale riferimento alle “pompe di calore”), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).
Piccoli impianti fotovoltaici sui tetti: modello unico
Importante semplificazione: l’articolo 10 modificato del DL 17/2022 convertito estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.
Qui si attende un apposito decreto attuativo MITE per l’avvio.
Fotovoltaico in area agricola
L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) – che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
Impianti off-shore
L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal d.lgs 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.
Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
L’articolo 15 comma 1, infine, demanda a un decreto del MITE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
Questo provvedimento individuerà i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del d.lgs. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera.
Superbonus sonde geotermiche
Il comma 1-bis dell’art.15, aggiunto in sede referente alla Camera, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del Superbonus al 110%: tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientreranno anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 dell’articolo 119): si tratta, in particolare, di tubi in polietilene installati nel terreno che permettono la circolazione di un fluido nel loro interno.
L’aggiunta avviene con l’introduzione di un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del DL 34/2020.