L’articolo 1 del decreto-legge 152/2021, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è piuttosto ‘impattante’ per gli incentivi edilizi perché rende operativo il cosiddetto “Superbonus Alberghi e Strutture ricettive”, ossia un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
Ci troviamo quindi di fronte a due potenziali agevolazioni, potenzialmente cumulabili tra loro ma solo a determinate condizioni:
1. credito d’imposta 80%;
2. contributo a fondo perduto di massimo 100 mila euro.
I beneficiari sono:
✓imprese alberghiere;
✓strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi);
✓imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
Spese ammissibili
Tutte le spese, comprese quelle per la progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’art.109 del Tuir) per i seguenti interventi:
✓incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
✓eliminazione delle barriere architettoniche;
✓opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
✓realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
✓digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, DL 83/2014).
Alternative o cumulo?
Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).
Gli interessati devono infatti presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (cioè entro il 7 dicembre 2021).
Il credito d’imposta 80%
Si può utilizzare in compensazione tramite F24 “senza limiti”, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.
Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite dal provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020.
Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto in parola (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “DL Agosto” (articolo 79, DL 104/2020).
Il contributo a fondo perduto
Al massimo, arriva fino al 50% delle spese ammissibili e, comunque, non può ‘sforare’ il limite di 100mila euro.
È riconosciuto per un importo massimo di 40 mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
✓di ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale;
✓di ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani);
✓di ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Viene erogato “una tantum” alla fine dell’intervento relativo, ma si può chiedere un’anticipazione del 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.