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Decreto Antifrode bonus edilizi: arrivano le Faq delle Entrate (ma qualche dubbio resta)

da | 25 Nov 2021 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Dopo il ‘caos’ sollevato dalla pubblicazione in Gazzetta del DL 157/2021 (Antifrode bonus edilizi), l’Agenzia delle Entrate pubblica le risposte ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal provvedimento sopracitato, in materia di bonus diversi dal Superbonus. 

In particolare, nelle FAQ appena pubblicate online, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente. 

Qualche dubbio, soprattutto nel caso della retroattività delle misure (parziale, a giudicare dalle risposte), in ogni caso resta, con l’esame parlamentare del decreto-legge ‘chiamato’ a fare ulteriore chiarezza su un tema veramente delicato. 

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La retroattività parziale
L’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore entro l’11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del DL 157/2021, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.

 Si tratta, di fatto, di una retroattività parziale: è ‘salvo’ cioè solo chi ha già pagato le fatture (entro l’11/11/2021) ma non ha ancora comunicato l’opzione. 

Chiariamo meglio: 

  • non c’è obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre (il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto) per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento;
  • i crediti oggetto delle comunicazioni per 12/11 possono essere ulteriormente ceduti anche dopo l’11 novembre senza necessità di visto e asseverazioni (fatta salva la nuova procedura di controllo preventivo e sospensione);
  •  i nuovi obblighi restano comunque – e quindi sono reatroattivi – per tutti i contribuenti che non hanno finalizzato le operazioni di cessione sottoscrivendo i contratti con i cessionari o in caso di sconto in fattura che non hanno pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto al netto del credito incamerato dal fornitore.

Attenzione: la piattaforma telematica del Fisco non consente di effettuare il tipo di comunicazioni che escludono il visto. Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le relative procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre». 

Entro venerdì, quindi, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni semplificate, relative, lo ribadiamo, a chi ha già pagato le fatture ma ancora non ha provveduto all’invio telematico dell’opzione. 

Asseverazione di congruità: chi attesta cosa e per quali bonus è obbligatoria
Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus, indicate nell’art.121 comma 2 del DL 34/2020 (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica) è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’art.121, comma 1-ter, lettera b), del medesimo DL 34/2020, aggiunto proprio dal DL Antifrodi. 

NB – Le Entrate sottolineano che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, solo ad essa si deve riferire la nuova attestazione richiesta. Ne deriva che non viene attestata l’effettiva realizzazione. Ciò significa che, in assenza di verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori, si potrà usare lo sconto in fattura da parte dell’impresa, per le operazioni, per esempio, di Bonus Facciate (ma anche degli altri bonus ordinari), pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo. Grazie al principio di cassa, infatti, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021. 

Però – ed è importante ricordarlo – resta fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus) è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (DM requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente. 

Professionisti asseveratori: due piccioni con una fava
I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art.119, comma 13, del DL 34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’art.1 del DL Antifrode.

 Ciò significa che, ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.  

I prezzi giusti
Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, e che non arriverà prima di metà/fine gennaio 2022. 

Superbonus nella Dichiarazione dei Redditi
Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

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