Nel pomeriggio di giovedì 14 luglio, nonostante il ‘non voto’ dei senatori del Movimento 5 Stelle ch poi ha portato alle dimissioni del premier Draghi respinte dal presidente Mattarella – il Governo ha incassato la fiducia definitiva a Palazzo Madama alla conversione in legge del DL 50/2022 (Aiuti) – A.S.2668 -, nello stesso testo licenziato 3 giorni prima dalla Camera.
In materia di bonus edilizi, diventano quindi effettive due novità piuttosto importanti sia per quel che riguarda le tempistiche del Superbonus ‘villette’, sia per l’allargamento del perimetro della cessione del credito per le banche.
Proroga Superbonus: completamento del 30% dei lavori per le unifamiliari entro il 30/9/2022
L’articolo 14 del testo finale proroga di 3 mesi (dal 30 giugno al 30 settembre) il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 (dead-line 31/12) dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.
Si tratta, più nel dettaglio, dei lavori realizzati per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette o case unifamiliari).
La norma precisa altresì che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
Quindi i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.
Cessione del credito: più opzioni per le banche
Lo stesso articolo 14 interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.
La disposizione modifica nel dettaglio l’ultimo periodo dell’art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020: in tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).
Attenzione al perimetro temporale di validità di questo allargamento: le nuove disposizioni si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b), cioè 3), ma in generale, come specificato nel comma 3, alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’AdE a partire dal 1° maggio 2022.
E’ importante ribadire, sul tema, che resta in vigore il divieto di frazionamento del credito (cessione parziale), che si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
Più nello specifico:
- le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
- le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato);
- le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.