E’ arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Aiuti Bis decreto 115/2022 del 9 agosto, rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, che il Governo aveva varato la scorsa settimana.
Tra le varie misure che interessano i professionisti e le imprese, segnaliamo i bonus sociali e gli sconti sulle bollette di luce e gas, i nuovi crediti d’imposta per i consumi energetici delle imprese, la proroga al 20 settembre della tassazione ridotta su benzina, gasolio e Gpl, l’esenzione dei fringe benefit fino a 600 euro, la definizione di nuovi destinatari del bonus una tantum di 200 euro.
Bonus sociale energia elettrica e gas
Viene confermato anche per gli ultimi mesi dell’anno, ossia il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008), già riconosciuto per il secondo trimestre dal DL Energia (articolo 3, Dl 17/2022) e per il terzo dal DL Aiuti (articolo 1, Dl 50/2022) ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro (articolo 6, Dl 21/2022).
Ora sarà l’ARERA a determinare – entro il prossimo 30 settembre – l’entità del trattamento di vantaggio, con l’obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione di spesa dei clienti agevolati.
Bonus energia elettrica e gas alle imprese
Con un corposo intervento, l’articolo 6 stabilisce, a favore delle imprese, una nuova tornata di contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Nel dettaglio:
- alle imprese “energivore” i cui costi per kWh della componente energia elettrica – calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi – hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale);
- alle imprese “gasivore”, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
- alle imprese “non energivore” dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
- alle imprese “non gasivore” spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
I crediti in questione: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Decontribuzione per i lavoratori dipendenti
Il provvedimento aumenta, per il secondo semestre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 121, legge 234/2021): lo “sconto”, già fissato allo 0,8%, è incrementato al 2%.
L’agevolazione, che non è riconosciuta per i rapporti di lavoro domestico, spetta a condizione che la retribuzione imponibile non superi 2.692 euro al mese (35mila euro annui).
Indennità una tantum ai lavoratori autonomi
L’articolo 23 prevede l’incremento di 100 milioni di euro (da 500 a 600) della dotazione 2022 del fondo istituito per riconoscere un’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato con decreto interministeriale (articolo 33, Dl 50/2022).
Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per la corresponsione dell’indennità e i relativi criteri di ripartizione.
Bonus trasporti
Viene portata a 180 milioni (dai precedenti 79) la dotazione, per l’anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale (articolo 35, Dl 50/2022).
Il buono, che spetta alle persone fisiche con reddito complessivo nell’anno 2021 non superiore a 35mila euro, è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, non può oltrepassare l’importo di 60 euro.
È personale, non cedibile, vale per l’acquisto di un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Un decreto interministeriale dovrà fissare le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.