Le norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti entreranno in vigore il 9 novembre
Lo stabilisce il decreto ministeriale del 26 luglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.187 dell’11 agosto scorso. Si tratta di una nuova regola tecnica verticale che, pur avendo la struttura di una Rtv, non sarà completamente integrata nel Codice di prevenzione incendi (dm 03/08/2015 e s.m.i.), ma si potrà utilizzare come riferimento progettuale “in combinazione con le sezioni G, S, V1, V2, V3 e M del Codice stesso”, come precisato nell’art. 3 del nuovo decreto.
La regola si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti cli trattamento cli rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri cli raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2
Come riportato dal decreto, i prodotti antincendio da utilizzare dovranno essere identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività o dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. L’impiego sarà consentito, inoltre, solo se i prodotti siano conformi alle disposizioni comunitarie e a quelle nazionali.
Molte le fattispecie analizzate dalla norma
Viene ad esempio definiti che nel caso di stoccaggi di rifiuti al chiuso, debba essere garantita tra i cumuli la possibilità di effettuare agevolmente manovre con i mezzi utilizzati per il minuto spegnimento del materiale. In ogni caso, le dimensioni dei cumuli di rifiuti e le distanze tra essi non devono superare i limiti imposti per gli stoccaggi all’aperto. Dovrà inoltre essere installata (affissa, disposta su pali per i depositi all’aperto…) la cartellonistica riportante il lay-out dell’impianto di rifiuti; la cartellonista deve essere ben visibile ed installata almeno in prossimità dell’accesso principale, delle aree di stoccaggio all’aperto e in ogni opera da costruzione degli stoccaggi al chiuso.
La sistemazione degli stoccaggi all’aperto deve essere organizzata in modo da assicurare:
a) la stabilità dei cumuli di materiali sciolti o impilati, anche in condizioni di incendio;
b) la limitazione del quantitativo di materiale coinvolto in un incendio, da collocarsi all’interno delle aree di stoccaggio aventi superficie singola~ 1.500 m2 , fatta eccezione per i depositi all’interno di discariche;
c) la limitazione della propagazione dell’incendio fra le aree di stoccaggio e lavorazione, anche mediante l’interposizione di distanze di sicurezza o di elementi di separazione;
d) la limitazione della dispersione di materiali combustibili, anche in condizioni di forte ventilazione;
e) la percorribilità, ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all’interno dell’attività.