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Dal 1 gennaio l’infrastrutturazione digitale degli edifici è obbligatoria

da | 19 Gen 2022 | Competenze multidisciplinari, Notizie

Arriva l’obbligo di conformità digitale per gli edifici. A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, sarà necessario dotare gli immobili dell’attestato con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga». È quanto prevede il decreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre 2021, recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».

Il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 43), che riscrive le disposizioni sulle procedure amministrative, sulla tutela della concorrenza e a salvaguardia dei diritti degli utenti (informazioni e costi dei servizi), si occupa anche di alcuni specifici profili trattati dal testo Unico per l’edilizia (Dpr 380/2001), modificandolo.

Le principali novità si riferiscono alle pratiche edilizie presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Una di queste riguarda le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti che richiedono il permesso di costruire: in questi casi ricorre l’obbligo di equipaggiamento digitale e ora, per effetto del d.lgs. 207/2021, si prevede che l’adempimento di tali obblighi deve essere attestato dall’etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga». L’etichetta sarà rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti.

Il decreto legislativo 207/2021, peraltro, si preoccupa anche degli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità al citato articolo 135-bis, ma per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022: a proposito di questi si prevede che possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

Il decreto legislativo 2017/2021 modifica anche l’articolo 24 del testo Unico per l’edilizia dedicato all’agibilità degli edifici. In particolare, viene integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità. Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione deve dare conto, se obbligatorio, dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.

Conseguentemente alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l’attestazione di “«edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

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