Conto alla rovescia per richiedere l’iscrizione entro il 31 ottobre nel nuovo albo nazionale dei consulenti tecnici di ufficio previsto della Riforma Cartabia.
Si tratta dell’ultima finestra temporale valida per l’anno in corso, ma non per tutti. Coloro che alla data del 26 agosto (entrata in vigore del decreto attuativo della riforma Cartabia) erano già iscritti all’albo, ne mantengono l’iscrizione e possono chiederla in uno dei settori di specializzazione, modificandone la categoria di appartenenza.
A stabilirlo il provvedimento attuativo della riforma Cartabia che sancisce l’istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni, e di un elenco nazionale complessivo tenuto dal Ministero della Giustizia. Dunque nuove regole e nuovi requisiti per farne parte. Ad esserne ricompresi tutti coloro che sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali, che sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e con i contributi previdenziali, che dimostrano di essere di condotta morale specchiata, di una particolare competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse e di avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
L’elenco nazionale ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 89 categorie previste, con requisiti specifici e in 978 settori di specializzazione. Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione e per ogni consulente tecnico saranno appunto indicati la categoria e il relativo settore di specializzazione, il titolo di studio, l’ordine professionale a cui si è iscritti, la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del Ctu e il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Ci saranno poi ogni anno due finestre temporali per l’iscrizione all’albo presso ciascun tribunale, tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre. L ’accesso per le nuove domande di iscrizione agli albi è subordinato al possesso di una formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico, nonché l’assolvimento di percorsi formativi atti a conseguire competenze adeguate nell’ambito della conciliazione.
Per mantenere invece l’iscrizione bisognerà dimostrare di aver svolto in maniera continuativa l’attività professionale e il rispetto degli obblighi formativi professionali; i consulenti saranno chiamati, entro il termine stabilito dal segretario del Comitato, a formulare domanda di conferma (con le stesse indicazioni previste per la domanda d’iscrizione, con l’adozione dei documenti, dichiarazione e titoli in conformità a questa). Per le professioni ordinistiche tale comunicazione potrà essere operata tramite l’Ordine di appartenenza. L’assenza della domanda sarà interpretata come proposito di cancellazione dall’albo, ma sarà sempre possibile produrre nuova domanda d’iscrizione.