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Corte Ue: la tutela dell’ambiente può limitare la proprietà privata anche senza risarcimenti

da | 28 Gen 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

La tutela dell’ambiente può giustificare una restrizione all’esercizio del diritto di proprietà che non porti necessariamente al diritto ad un indennizzo.

In caso di espropriazione, l’indennizzo è garantito, ma se invece è limitata la possibilità di compiere un’azione su un proprio territorio, come una coltivazione di mirtilli, se sussistono motivi ambientali non ci sarà nessun rimborso.

A stabilirlo la Corte di giustizia europea nella sentenza relativa alla causa C-234/20 e C-238/20.

La vicenda riguarda la società lettone Sātiņi-S che aveva acquistato 7,7 ettari di torbiere, situati in una zona naturale protetta e in una zona di conservazione d’importanza comunitaria Natura 2000 in Lettonia. La società aveva intenzione di impiantare una coltivazione di mirtilli, possibilità che gli è stata vietata dal tribunale competente. La questione è arrivata fino alla Corte di giustizia che ha appunto confermato il divieto di coltivazione senza la necessità di poter godere di un risarcimento da parte della società. Secondo la Corte “l’articolo 17 della Carta conferisce espressamente un diritto ad indennità solo in caso di privazione del diritto di proprietà, come un’espropriazione, ipotesi che manifestamente non si verifica nel caso di specie”. Per la vicenda lettone, “il divieto d’impiantare una coltivazione di mirtilli rossi in un bene rientrante nella rete Natura 2000 costituisce non una privazione del diritto di proprietà su tale bene, bensì una limitazione del suo uso, il quale può essere regolamentato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta”. Perciò “non risulta che una misura che si limita a vietare la coltivazione di mirtilli rossi nelle torbiere affinché siano tutelati la natura e l’ambiente costituisca, in assenza di un indennizzo a favore dei proprietari interessati, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà di questi ultimi”.

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Nello stesso comunicato di commento alla sentenza rientra anche un’altra causa riguardante la Sātiņi-S, che questa volta chiedeva un risarcimento per i danni provocati all’acquacoltura da uccelli e altri animali tutelati, sempre nella rete Natura 2000. Anche in questo caso, la richiesta di indennizzo è stata respinta. Per la Corte, infatti, “un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» conferisce un vantaggio che può costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione”.

 

Immagine: Google

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