Aggiornamenti su procedure, definizioni, repowering e semplificazioni: il correttivo al Testo Unico Rinnovabili completa l’iter istituzionale e introduce misure per accelerare gli impianti green. Ok del Parlamento con osservazioni poi recepite dal Governo, a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto correttivo al Testo Unico sulle Energie Rinnovabili (TU FER) sta per entrare in vigore: dopo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, il via libera del Consiglio di Stato e l’approvazione del Governo, il testo è ora destinato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica il d.lgs. 190/2023, in vigore dal 31 dicembre 2024, intervenendo su definizioni tecniche, iter autorizzativi e disciplina degli impianti.
Tra le modifiche recepite figurano il mantenimento della corresponsione delle misure lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto e l’eliminazione della definizione di “avvio dei lavori” legata alla prima obbligazione giuridicamente vincolante, ritenuta troppo incerta e potenzialmente generatrice di contenzioso.
Le Camere avevano indicato numerosi punti da chiarire per semplificare l’applicazione delle norme e rendere più fluidi i procedimenti amministrativi, soprattutto per impianti a basso impatto e per progetti di accumulo e repowering.
Il Ministero dell’Ambiente evidenzia che il correttivo interviene per rimuovere passaggi procedurali superflui in caso di opere senza consumo di suolo, con impatto ambientale minimo o dotate di sistemi di stoccaggio energetico. Previste inoltre innovazioni nella gestione delle controversie amministrative, grazie a strumenti di risoluzione alternativa affidati ad Acquirente Unico e regolati da ARERA.
Il TU FER si basa su tre percorsi abilitativi: attività libera, PAS e Autorizzazione Unica. Il decreto rafforza la dimensione semplificata, con l’obiettivo di dare maggiore velocità alla diffusione degli impianti rinnovabili.
Tra le novità principali rientrano: iter autorizzativi più rapidi, nuove definizioni per infrastrutture essenziali e revisioni di potenza, chiarimenti sulle interferenze con vincoli paesaggistici e culturali, riduzione dei tempi della procedura di AU con valore di VIA (in alcuni casi da 120 a 40 giorni) e l’introduzione di un punto di contatto unico a livello comunale.
Ampio spazio è dedicato all’ampliamento delle attività realizzabili in edilizia libera: rientrano in questo regime il rifacimento o la ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti senza aumento di volume, la sostituzione di impianti solari termici e i fotovoltaici flottanti sotto i 10 MW installati su bacini artificiali non di pregio, con occupazione ridotta della superficie d’acqua. Per gli impianti dotati di accumulo, l’impianto viene considerato “ibrido” e sottoposto alla procedura più onerosa tra quelle previste.
Il decreto introduce anche norme che evitano duplicazioni per gli interventi di aggiornamento di impianti già in esercizio, facilitando così gli interventi di repowering.
Una volta pubblicato in Gazzetta, il testo entrerà pienamente in vigore.
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