Ambito di applicazione, beneficiari, modalità di accesso e interventi finanziabili, sulla base del D.M. 7 agosto 2025 e delle relative Regole applicative
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, in attuazione del Decreto ministeriale del 7 agosto 2025.
Il nuovo Conto Termico sostiene interventi di entità contenuta finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 900 milioni di euro all’anno e prevede un contributo in conto capitale che può coprire fino al 65% dei costi ammissibili, che può salire al 100% per i comuni fino ai 15 mila abitanti.
Il passaggio tra vecchia e nuova disciplina
Le Regole Applicative chiariscono inoltre il regime di passaggio dalla precedente disciplina di cui al D.M. 16 febbraio 2016, definendo termini e modalità operative.
In particolare, per gli interventi che rientravano nel perimetro della normativa previgente e che risultano conclusi entro il 25 dicembre 2025, la domanda di incentivazione riferita al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Per gli interventi realizzati da soggetti imprenditoriali, i cui lavori siano iniziati a partire dal 7 agosto 2025 e non risultino ultimati entro il 25 dicembre 2025, è prevista una procedura transitoria.
In attesa dell’attivazione del nuovo Portaltermico, tali soggetti possono trasmettere la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”, prevista dall’articolo 25, comma 3, del D.M. 7 agosto 2025, mediante PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it
A chi si applica il Conto Termico
Possono accedere agli incentivi:
- Pubbliche Amministrazioni, comprese Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti del Servizio sanitario, IACP ed enti assimilati;
- Soggetti privati, persone fisiche o titolari di reddito d’impresa, per interventi su edifici residenziali o del terziario;
- Enti del Terzo Settore, distinti tra enti non economici (assimilati alle PA) ed enti che svolgono attività economica;
- Imprese, nel rispetto delle specifiche regole sugli aiuti di Stato;
- ESCO, soggetti pubblici gestori di immobili, partner privati in PPP, Comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo, che possono assumere il ruolo di Soggetto Responsabile.
Il Soggetto Responsabile è colui che sostiene le spese, presenta la domanda al GSE e riceve l’incentivo, anche tramite delega a un soggetto tecnico abilitato.
Quali interventi sono finanziati
Gli interventi incentivabili si suddividono in due grandi categorie:
- Titolo II – Efficienza energetica, che comprende, tra l’altro, isolamento termico, sostituzione di infissi, schermature solari, trasformazione degli edifici in nZEB, illuminazione efficiente, building automation, infrastrutture di ricarica elettrica e fotovoltaico abbinato a pompe di calore;
- Titolo III – Produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, sistemi ibridi, impianti a biomassa, solare termico, teleriscaldamento efficiente e microcogenerazione rinnovabile.
Per le Pubbliche Amministrazioni è inoltre previsto un contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica propedeutica agli interventi.
Come si presenta la domanda
La richiesta di incentivo deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il Portaltermico del GSE, secondo due modalità:
- Accesso diretto, a intervento concluso;
- Accesso tramite prenotazione, riservato soprattutto alle PA, che consente di riservare l’incentivo prima dell’avvio dei lavori.
Le Regole applicative descrivono nel dettaglio le fasi della procedura (caricamento dati, invio istanza, istruttoria, eventuali integrazioni, erogazione) e la documentazione da allegare e conservare.
Erogazione e controlli
L’incentivo è erogato dal GSE in un’unica soluzione o in più rate, in base alla tipologia e all’importo dell’intervento, nel rispetto dei contingenti di spesa annui. Sono disciplinati i casi di cumulabilità, gli aspetti fiscali, le verifiche e i controlli, con possibilità di revoca in caso di irregolarità.














