La sentenza è arrivata dopo il ricorso dell’Ordine degli ingegneri di Genova
«Stop» agli indugi sull’aggiornamento delle tariffe dei Ctu, i Consulenti tecnici d’ufficio, ossia i professionisti che prestano la loro opera in ausilio dei giudici: il Tar del Lazio ha, infatti, accolto il ricorso dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Genova contro i ministeri della Giustizia e dell’Economia, censurando, di fatto, l’inerzia con cui le Istituzioni hanno finora ignorato la richiesta di aggiornare gli emolumenti dei periti giudiziari (se ne stimano centinaia di migliaia all’anno impegnati in varie prestazioni tecniche, come i periti industriali, ma i servizi resi riguardano anche questioni legali, sanitarie ed economico-finanziarie). La sentenza nasce dall’istanza presentata dall’Ordine nel marzo del 2025, quando aveva chiesto di applicare l’adeguamento Istat/Foi ai compensi stabiliti da un decreto ministeriale del 30 maggio 2002, quindi, risalente a 24 anni or sono; nel dettaglio, i professionisti liguri avevano fatto notare come le tariffe, ferme da oltre un ventennio, avessero subito un’erosione a causa dell’inflazione stimabile in oltre il 60%, però, non avendo ricevuto alcuna risposta dai dicasteri, hanno presentato un ricorso, impugnando il cosiddetto «silenzio-inadempimento».
In giudizio, i ministeri di via Arenula e di via XX settembre si sono difesi, affermando che la questione non spettava al giudice amministrativo e che la rideterminazione degli onorari dei Ctu rientrasse in una loro scelta discrezionale e politica, e non in un calcolo matematico automatico, ma il Tar non ha accolto questa difesa, chiarendo nel verdetto che, sebbene l’amministrazione mantenga un margine di valutazione discrezionale su come e quanto adeguare le tariffe, questo non la autorizza affatto a rimanere inerte. Secondo il Tribunale, pertanto, la Pubblica amministrazione ha sempre il dovere di rispondere formalmente alle istanze dei cittadini e degli ordini professionali (principio sancito dalla legge 241/1990), laddove, poi, lo stesso c’è pure il Testo unico sulle spese di giustizia (art. 54 D.P.R. 115/2002) che impone ai ministeri un preciso dovere di aggiornare periodicamente le tariffe d’ufficio con cadenza triennale.
Ma quali sono, dunque, le conclusioni a cui sono giunte le toghe amministrative e cosa si prospetta, adesso, per i professionisti che svolgono incarichi di consulenza per i magistrati? In sintesi, la sentenza impone ai ministeri della Giustizia e dell’Economia di attivarsi di concerto «entro 120 giorni» dalla notifica dell’atto per esaminare la richiesta e provvedere al riadeguamento dei compensi in base agli indici Istat. E, onde evitare che l’ordine rimanga inascoltato, il Tar del Lazio ha già nominato un Commissario «ad acta» (il direttore della Direzione centrale affari giuridici dell’Istituto di statistica), che subentrerà ed effettuerà direttamente l’adeguamento entro ulteriori 90 giorni se i dicasteri dovessero continuare a rimanere fermi, senza adoperarsi per aggiornare gli onorari dopo oltre vent’anni.














