Per regolamentare la figura del CTU (consulenti tecnici d’ufficio), si farà riferimento al decreto del Ministero della Giustizia n.109 del 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto.
Si tratta di un Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.
L’oggetto del provvedimento
Il provvedimento detta disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale dei CTU, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti, la domanda di iscrizione, le condizioni per sospensione e cancellazione, i requisiti per poter essere iscritti, ecc.
Il contenuto dell’albo
Per ciascun consulente, nell’albo saranno indicati:
- la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- il titolo di studio conseguito;
- l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
I requisiti
Per essere iscritti all’Albo, si deve essere regolarmente appartenere al proprio albo professionale ed essere in regola con gli obblighi di formazione.
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste invece quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno 5 anni in modo effettivo e continuativo.
In ogni caso, il requisito della competenza tecnica è riconosciuto quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Domande di iscrizione
Nella domanda di iscrizione all’albo bisognerà indicare, tra l’altro:
- la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
- le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- il curriculum scientifico;
- l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto.
Inoltre, servono svariate dichiarazioni inerenti il non aver riportato condanne, di non essere a conoscenza di processi pendenti a proprio carico, di non aver riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi 5 anni, ecc.
Mantenimento dell’iscrizione
Per mantenerla, bisognerà svolgere continuativamente l’attività professionale di riferimento e rispettare gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dal proprio Ordine/collegio.
Sospensione e cancellazione dell’Albo
Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a 9 mesi.
Si possono formulare molteplici richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell’arco di un quadriennio.