Il Codice Appalti (sia quello vecchio che quello nuovo) garantiscono l’anonimato nei concorsi di progettazione al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi.
Lo ha chiarito l’ANAC nella delibera 358/2023 dello scorso 20 luglio, interessante perché offre lo spunto per differenziare quando i nomi dei ‘candidati’ possono essere resi noti e quando no, a seconda dei diversi momenti delle gare.
Di base, spiega l’Anticorruzione, se l’anonimato va garantito nel momento della valutazione, è invece possibile (perché non in contrasto con la regola) conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico.
In tal caso, infatti, questa informazione è basilare per verificare potenziali conflitti di interesse.
La piattaforma del contendere
Il parere dell’ANAC arriva dalla richiesta di un comune capoluogo del Nord Italia, che dispone di una piattaforma web per la gestione dei concorsi, con garanzia dell’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori.
La piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati.
Insomma, dal procedimento descritto, utilizzato per garantire il rispetto dell’anonimato previsto dall’art. 155 del d.lgs. 50/2016, derivano alcune criticità, potendo comportare l’esclusione ex post del concorrente (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) del vecchio Codice e della delibera Anac n. 436/2020) e ribaltando sullo stesso le conseguenze discendenti dalla sussistenza di conflitti di interesse.
La sussistenza delle predette situazioni di incompatibilità/conflitti di interessi dei commissari di gara, a garanzia dell’imparzialità di giudizio degli stessi, dovrebbe essere valutata – secondo chi ha richiesto il parere dell’ANAC – ex ante, all’atto di insediamento della commissione, mediante richiesta di una dichiarazione consapevole da parte dei singoli commissari.
Tradotto: con questo tipo di piattaforma è impossibile, per i membri di commissione, effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.
Anonimato: il prima e il dopo
ANAC precisa che, analizzando i profili applicativi della norma, quanto all’aspetto relativo al rispetto del principio dell’anonimato, può richiamarsi l’avviso giurisprudenziale a tenore del quale «La regola dell’anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto l’esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui esse provengono» (Cons. Stato, n. 458/2007; n. 2924/2021).
Quindi l’osservanza del principio dell’anonimato in tale ambito, impedendo l’associazione del nome del concorrente agli elaborati che la commissione deve esaminare, assicura la par condicio dei partecipanti, la trasparenza dell’attività valutativa e l’imparzialità dell’operato della commissione medesima.
Ma nell’ambito del concorso di progettazione, al fine di garantire un trasparente e imparziale svolgimento dello stesso, selezionando la migliore idea progettuale per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla gara, è richiesto dal legislatore che la valutazione degli elaborati progettuali sia affidata a commissari per i quali non sussistano ipotesi di incompatibilità o conflitti di interessi, prevedendo nel contempo la regola dell’anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione, nei termini sopra indicati.
Quindi, in definitiva:
- i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità;
- Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.