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Comunità energetiche, impianti fotovoltaici, energie rinnovabili: le novità del DL PNRR-Ter convertito

da | 21 Apr 2023 | In evidenza

Comunità energetiche 2023

L’Aula della Camera, giovedì 20 aprile 2023, ha definitivamente approvato il DDL di conversione, con modifiche, del DL 13/2023 (PNRR-Ter), nello stesso testo licenziato dal Senato.

Il provvedimento, molto corposo, contiene svariate novità in materia edilizia, comprese diverse norme che impattano sulle energie rinnovabili, le comunità energetiche, gli impianti fotovoltaici. 

Comunità energetiche rinnovabili nazionali

Come sottolineato dal Parlamento nel dossier ufficiale, l’articolo 16 comma 3-bis consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre PA centrali o locali.

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Tali comunità energetiche accedono ai relativi regimi di sostegno, anche a quelli previsti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i rapporti.

Incentivi alla produzione di biometano

Passando al lunghissimo articolo 47, una delle novità è che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l’incentivo tariffario previsto per la produzione e l’immissione in rete di biometano potrà essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

Impianti rinnovabili

I commi 1 lettera a-d e da 2 a 6 sono esclusivamente ‘dedicati’ agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Si parte dalla nuova modalità di individuazione delle aree idonee, che viene ampliata, per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici.

Non solo: come evidenziato dal Servizio Studi del Parlamento, si dispone anche che le semplificazioni previste per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L’articolo 47 prevede inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti. 

Comunità energetiche rinnovabili

Il decreto favorisce la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR. 

Niente VIA per i progetti di impianti di energia rinnovabile

Con l’obiettivo di semplificare l’installazione di impianti rinnovabili, si prevede l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell’energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Biometano

Si prevede che le disposizioni di cui al decreto n. 65 del 2018 del MISE (normativa incentivante per gli impianti di biometano) continuino ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali:

  • alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
  • sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura;
  • qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.

 La spesa statale per gli incentivi ‘rinnovabili’

L’articolo 47, comma 9-bis ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti dal DM 16 febbraio 2016.

L’impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.

Comunità energetiche nel settore agricolo

L’articolo 47 introduce anche disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

Modifiche alle soglie per l’assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici

Un’altra disposizioni provvede ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), e ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell’assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

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