Operativo l’aggiornamento del portale alle disposizioni del d.lgs. 5/2026 e del D.M. 26/10/2025. Possibile inviare le schede descrittive con data d’inizio dei lavori a partire dal 4 febbraio 2026
L’ENEA ha comunicato la ‘rimessa online’ del portale dell’efficienza energetica (invio comunicazioni) all’indomani dell’aggiornamento dello stesso alle disposizioni del d.lgs. 5/2006 (decreto di recepimento della Direttiva RED III sulle rinnovabili) e del DM 26/10/2025 (Requisiti minimi e prestazioni degli edifici).
Di conseguenza, è possibile inviare le schede descrittive relative agli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa, con data d’inizio dei lavori a partire dal 4 febbraio 2026.
Direttiva Red III: le principali novità
Il decreto legislativo 5/2026 è in vigore dallo scorso 4 febbraio e ha recepito, di fatto, la direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. “Direttiva RED III”), aggiornando il d.lgs. 199/2021 ed elevando di conseguenza il target nazionale di energia da fonti rinnovabili al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030.
Nel comparto delle costruzioni, il decreto interviene ridefinendo gli obblighi relativi all’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, introducendo nuove percentuali di copertura applicabili alle nuove edificazioni, alle ristrutturazioni rilevanti e agli interventi sugli impianti termici.
Il provvedimento stabilisce un target vincolante pari al 40,1% di copertura del fabbisogno energetico degli edifici mediante fonti rinnovabili.
Per le nuove costruzioni e per gli interventi di maggiore impatto, è previsto che le fonti rinnovabili assicurino il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 60% del fabbisogno energetico complessivo dei servizi, inclusi riscaldamento e raffrescamento.
Requisiti minimi: cos’è cambiato?
L’aggiornamento del portale bonus edilizi ENEA tiene conto anche del DM 28/10/2025 sui requisiti minimi degli edifici (prestazioni energetiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 3 giugno 2026.
Il provvedimento, tra l’altro, ha introdotto verifiche aggiuntive sulle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare per quanto riguarda l’involucro edilizio, i ponti termici, i requisiti impiantistici e le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Le regole per il calcolo dei 90 giorni
L’avviso ENEA chiarisce anche le regole per il calcolo del termine di 90 giorni entro cui inviare la scheda descrittiva.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026 e data di fine lavori anteriore al 25 giugno 2026, i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, cioè dalla data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale.
Per gli interventi con data di inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026, resta invece valida la regola ordinaria: il termine di 90 giorni decorre dalla data dichiarata di fine lavori.
La stessa regola vale per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 25 giugno 2026: in questo caso, i 90 giorni si calcolano dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella scheda.
Comunicazione ENEA: la regola base
In linea di massima, la comunicazione ENEA (Ecobonus e Bonus Casa) deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o, se previsto, dal collaudo.
La scheda descrittiva può essere trasmessa attraverso il portale dei bonus fiscali ENEA.














