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Comunicazione ENEA, no alla remissione in bonis: se manca, niente Superbonus

da | 2 Ago 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Comunicazione Enea: ci sono adempimenti, in materia edilizia-urbanistica e in particolare per la fruizione delle agevolazioni fiscali, tra le quali spicca ancora il Superbonus, che possono essere ‘sanate’ col meccanismo della ‘remissione in bonis’, normata dall’articolo 2 del DL 16/2012, mentre altre no

Tra queste c’è la comunicazione/asseverazione ENEA, ad opera del tecnico abilitato, senza la quale la maxi-agevolazione fiscale per l’efficientamento energetico degli edifici non si prende.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta 406/2023 del 31 luglio, che ricorda l’importanza dell’asseverazione ENEA e l’impossibilità di sanarla tramite l’istituto della remissione in bonis.

Il caso

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Ci troviamo di fronte al caso di un contribuente che ha effettuato dei lavori di efficientemente energetico con diritto a fruire del Superbonus 110%, ma con un problema di non poco conto: il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare l’asseverazione all’ENEA relativa al 1° stato di avanzamento lavori (SAL) entro il 31 marzo 2023 a causa anche di problemi col portale ENEA ed intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 1° aprile 2023.

La domanda è: è possibile, come avviene per la scheda descrittiva dell’intervento, inviare tardivamente la comunicazione ENEA avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis per la comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, relativa alle spese sostenute nel 2022? 

Scheda descrittiva e omesso invio della comunicazione dell’opzione: remissione in bonis ok

Come scopriamo leggendo la risposta del Fisco, per la scheda descrittiva l’istituto della remissone in bonis si può attuare, mentre per l’asseverazione ENEA non è possibile.

Il ricorso all’istituto di cui sopra è stato ammesso per rimediare all’omesso invio all’ENEA, nel termine di 90 giorni, fissato dall’articolo 6, comma 1, lettera g) del DM del 6 agosto 2020 (DM Requisiti tecnici), della scheda descrittiva degli interventi eseguiti.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 28/E/2022, ha chiarito che tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, ammesso che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente, invia la scheda, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (cioè la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso).

Stessa possibilità esiste per sanare l’omesso invio all’AdE della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come precisato dal Fisco nella circolare 33/E/2022. 

Asseverazione ENEA: cos’è

L’Agenzia ricorda che è necessario, per beneficiare del Superbonus, acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato, con la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione proprio agli interventi oggetto di agevolazione.

Una copia di questa asseverazione va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dal termine di ciascuno dei SAL, oppure entro 90 giorni dal termine dei lavori, in caso di asseverazioni riferite a lavori terminati.

Asseverazione ENEA: niente remissione in bonis

Se manca l’asseverazione, non si prende il Superbonus.

Il finale della risposta è quindi negativo: l’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale) non consente infatti il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in  fattura o cessione del credito, poiché la  finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.

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