Compensi dei professionisti tecnici: ANAC spiega come calcolare la parcella

da | 28 Set 2023 | Competenze multidisciplinari

Delibera ANAC 

E’ assolutamente rilevante la delibera 383 del 26 luglio 2023 scorso dell’ANAC perché, prendendo spunto da un esposto OICE sui compensi per dei servizi di progettazione di opere idriche, fornisce alcune importanti coordinate sulla ‘giusta’ parcella che il professionista tecnico deve ricevere in tali casi.

La massima

Va assicurato il pagamento di tutte prestazioni contrattuali, anche quelle non incluse nei tariffari.

Il caso

L’oggetto del contendere è rappresentato dall’accordo quadro per alcuni servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti un Servizio Idrico Integrato.

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Si dibatte sulla corretta applicazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo per i servizi di progettazione e sul rispetto del principio dell’equo compenso, in riferimento al calcolo del corrispettivo in caso di omissione di un livello progettuale, laddove non sarebbero state valutate – secondo l’OICE – tutte le aliquote riferibili alle prestazioni progettuali necessarie, con conseguente sottostima della parcella.

La remunerazione di tutte le prestazioni

L’ANAC evidenzia che nel caso prospettato il committente (cioè chi ha commissionato i servizi di progettazione) non ha agito correttamente, in quanto il principio sul rispetto del pagamento di tutte le prestazioni professionali non pare adeguatamente rispettato.

Non risultano infatti correttamente remunerate, secondo le previsioni del disciplinare, tutte le prestazioni progettuali del livello omesso pur necessarie per lo sviluppo del progetto esecutivo.

In pratica, spiega l’Autorità Anticorruzione, non è corretto limitare il calcolo della parcella del professionista alle aliquote previste nel solo progetto esecutivo, inferiori a quelle previste nel progetto definitivo.

Così operando, infatti, si sottostima il corrispettivo in violazione del principio dell’equo compenso e a discapito del principio di qualità della progettazione voluto dal d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti).

Il rinforzo del Decreto Parametri

A rinforzo della tesi, l’ANAC ‘tira in ballo’ anche l’art.6 comma 2 del DM 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri), che disciplina le modalità di determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate, prevedendo che “Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate” e che “Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori…“.

Anche qui il concetto è lo stesso: va garantito il pagamento di tutte le prestazioni richieste per lo sviluppo della progettazione anche se non ricomprese nelle tavole allegate al provvedimento.

Congruenza tra corrispettivi e prestazioni

Per una remunerazione corretta, chiude l’ANAC, è necessario che nell’accordo/disciplinare le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza.

Nel caso segnalato dall’OICE, manca invece la documentazione progettuale di base in merito al servizio da eseguire ed è fornito solo un mero elenco degli interventi, non esaustivo né completo.

Gli importi indicati per le singole categorie, tra l’altro, sono calcolati in base all’importo lavori stimato del singolo intervento (valore medio dell’importo lavori).

Ma così facendo non si può ‘apprezzare’ il contenuto tecnico ed economico degli interventi da progettare, necessario per la formulazione di offerte complete da parte degli operatori economici.

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