Le novità del Codice della proprietà industriale con il nuovo DDL
Lo scorso 18 luglio l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale, riforma che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nuova proprietà industriale: le novità della Riforma
Il provvedimento – segnala il MIMIT – prevede che anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura.
Ciò – secondo le intenzioni – renderà più agevole i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.
Oltre a questo il nuovo articolo 65 del provvedimento contiene la disciplina delle invenzioni che sono generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese, nell’ottica di massima flessibilità dei rapporti tra queste e le strutture universitarie, sulla base di criteri che saranno fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Inoltre, si prevedono:
- la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali;
- l’attenzione alla lotta alla contraffazione, con la previsione della possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere;
- il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP;
- l’introduzione della possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente, aspetto questo di particolare interesse per le imprese anche in un’ottica di attrazione degli investimenti.
Protezione temporanea dei disegni e modelli
Di specifico interesse per chi si occupa di design, è l’introduzione – ad opera dell’articolo 2 del DDL – del nuovo articolo 34-bis al d.lgs. 30/2005, per cui chiunque ne ha interesse, può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
La protezione di cui sopra, peraltro, attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano
Molto interessante e impattante anche l’articolo 5, che sostituisce integralmente l’articolo 59 del d.lgs. 30/2005, disponendo che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
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