Da sabato 1° luglio la ‘vita’ di stazioni appaltanti, operatori economici e progettisti cambierà: pricipali novità del Codice Appalti
Se in meglio, ce lo dirà il tempo, ma le novità contenute nel d.lgs. 36/2023, che in realtà è entrato in vigore lo scorso 1° aprile ma la cui operatività è stata posticipata, appunto, alle gare bandite post 1 luglio 2023, sono notevoli e per certi versi molto impattanti.
Il periodo transitorio
Il periodo transitorio continuerà fino a fine 2023, prevedendo l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice Appalti (d.lgs. 50/2016) e dei Decreti Semplificazioni (DL 76/2020) e Semplificazioni bis (DL 77/2021).
Riassumendo:
- per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 50/2016 (vecchio Codice);
- fino al 31 dicembre 2023 continuano ad essere in vigore e ad applicarsi alcune specifiche norme di cui al decreto legislativo 50/2016.
Importante: per quel che riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), se è stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del vecchio Codice (50/2016).
Per quel che riguarda le linee guide ANAC che sino ad oggi si intersecavano con il Codice del 2016 regolando diversi aspetti importanti del mondo degli appalti pubblici, il nuovo Codice prevede che dal 1° luglio, laddove non previsto diversamente, esse decadano e siano sostituite dalle disposizioni del nuovo Codice e dei suoi 38 allegati (si tratta di un codice ‘auto-esecutivo’, che cioè non ha bisogno di altri decreti o linee guida per l’applicazione).
Progettazione: 2 livelli e non più 3. Ma il periodo transitorio?
Per quel che riguarda i servizi di ingegneria e architettura (gare di progettazione), sappiamo che si passerà a 2 livelli con l’articolo 41.
Non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:
- il progetto di fattibilità economica;
- il progetto esecutivo.
L’allegato I.13 contiene le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
L’Allegato I.13 di cui sopra fa espresso riferimento al DM Parametri (DM Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), per cui i corrispettivi (compensi) dei progettisti dovranno rispettare tali indicazioni.
Capitolo transitorietà: l’art.225 comma 9 del d.lgs. 36/2023 afferma che le ‘vecchie’ norme sui 3 livelli di progettazione (art. 23 del d.lgs. 50/2016) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso d’opera, cioè per i quali la scelta dei progettisti è stata effettuata prima del 1° luglio 2023.
Solo per quelli per i quali la scelta è stata effettuata dal 1° luglio in poi, scattano le nuove regole e i 2 livelli di progettazione.
Quindi a discriminare quale Codice vada utilizzato, non è tanto il conferimento dell’incarico quanto le procedure di scelta dei progettisti, avviate prima o dopo del 1° luglio 2023.
Appalto integrato
Esisteva già, era stato cancellato dal vecchio Codice e ora torna.
Ma di cosa si tratta?
Semplificando, un contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.Quindi, dal 1° luglio 2023, come stabilito dall’art. 44 del d.lgs. 36/2023, per le nuove procedure di lavori pubblici, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, potranno stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ‘integrati’ sulla base di un PFTE approvato.
L’appalto integrato resta comunque vietato per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appalti sotto-soglia semplificati
Le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione, per gli appalti fino a 5,3 milioni di euro.
Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti (cioè i piccoli comuni) potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Quindi, per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:
- con affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art.50);
- con procedura negoziata senza bando con invito a cinque (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (art.50), senza bisogno di una motivazione specifica.
Affidamento diretto più semplice e veloce
Un altro aspetto rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall’articolo 50, che rivede le procedure di affidamento diretto, compresi i servizi di progettazione (ingegneria e architettura).
Tra le altre, si prevedono queste modalità
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.
Subappalto a cascata
Per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Appalti PNRR e PNC
E’ importante ricordare che, per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
C’è quindi un’espressa deroga per i contratti PNRR.
Il nuovo RUP
L’acronimo resta lo stesso ma le funzioni cambiano: il nuovo responsabile unico del progetto (RUP) ha la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e dell’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.