Torna l’appalto integrato e i livelli di progettazione sono solo 2
Le novità sono tantissime, nel testo (bozza) del Nuovo Codice Appalti – che dovrà quindi sostituire l’attuale d.lgs. 50/2016 – e che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023, inviato dal Consiglio di Stato al Governo per dare il via a una serie di lunghi passaggi prima del ‘lasciapassare’ definitivo.
Il testo – disponibile in allegato – presenta novità sostanziali, a cominciare dalle direttrici iniziali e proseguendo con le norme su appalto integrato, livelli di progettazione, incentivi per le funzioni tecniche, appalti sotto-soglia con procedure semplificate, revisione dei prezzi, varianti in corso d’opera, ruolo del RUP, digitalizzazione delle procedure d’appalto.
Vediamo di riassumere brevemente le principali modifiche, ricordando bene i passaggi che il testo dovrà fare prima di entrare in vigore:
- parere Conferenza Unificata (prima o dopo la prima approvazione del Consiglio dei Ministri);
- invio alle commissioni parlamentari per il parere (30-45 giorni);
- seconda approvazione in CdM;
- firma del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- tempo di ‘vacazione’ di 15 giorni prima dell’entrata in vigore.
I principi di risultato e della fiducia
I primi due articoli sono dedicati alle linee direttrici principali indicate dal nuovo Codice, ossia i principi di “risultato” e “fiducia”.
L’articolo 2 comma 3, in particolare, dispone che “Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, per la responsabilità amministrativa costituisce colpa grave esclusivamente la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.
RUP: il nuovo responsabile unico del progetto
Cambia la denominazione del RUP (prima era responsabile unico del procedimento): l’articolo 15 dispone che al ‘nuovo’ è affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti addetti all’unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Digitalizzazione e modellazione BIM
Punti fermi per attuare questa digitalizzazione saranno, tra l’altro:
- la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC);
- il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe-ANAC);
- i sistemi dinamici di acquisizione (art.31), procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
L’obiettivo a lungo termine è dare sempre più rilevanza al BIM, oltre che alle aste e ai cataloghi elettronici.
Incentivi per le funzioni tecniche e per l’utilizzo del BIM
Collegato con gli obiettivi di cui sopra, l’articolo 45 – incentivi per le funzioni tecniche – dispone che l’80% delle risorse destinate alle funzioni tecniche, compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il comma 4 evidenzia che “per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento”. Si tratta dell’utilizzo del BIM.
Prestazioni d’opera intellettuali: tra equo compenso e affidamenti di incarichi gratuiti
L’articolo 8 comma 1 sancisce che “nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia negoziale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge“.
Le prestazioni d’opera intellettuale, in ogni caso, non possono essere rese dai professionisti gratuitamente.
In tali casi la PA garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario.
Due soli livelli di progettazione
L’articolo 41 conferma l’addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016: non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:
- il progetto di fattibilità economica
- il progetto esecutivo.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Appalti sotto-soglia con procedure ‘anti-Covid’ regolarizzate
Gli articoli da 50 a 55 si occupano degli appalti sotto soglia – la stragrande maggioranza di quelli banditi – e, di fatto, cristallizzano in via definitiva le novità che erano state apportare al d.lgs. 50/2016 in regime di pandemia.
Nello specifico:
- per gli affidamenti di lavori pubblici si prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto fino a 150mila euro, a procedure negoziate senza bando con 5 inviti tra 150mila euro e 1 milione e a procedure negoziate senza bando con 10 inviti fino alle soglie UE;
- per gli affidamenti di servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, sono previsti affidamenti diretti fino a 140mila euro e procedure senza bando oltre questa soglia e fino alle soglie UE.
Appalto integrato: ritorno al passato
L’art.44 reintroduce definitivamente l’appalto integrato, che era stato vietato dal ‘vecchio’ Codice.
Per appalto integrato si intende, lo ricordiamo, quello composto da progettazione ed esecuzione dei lavori.
La facoltà di appalto integrato non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a una cifra ancora da definire, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Quando il contratto è ‘integrato’, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
L’offerta:
- è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.