In Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto con modalità semplificate per l’Esame di Stato per svolgere la professione e che va ad impattare sul DPR 328/2001
Siamo pienamente soddisfatti. Finalmente, dopo almeno vent’anni di attesa, approda in Gazzetta Ufficiale – n. 52 del 4 marzo 2026 – il decreto recante la definizione di modalità semplificate di espletamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Perito Industriale laureato, adottato nelle more della piena attuazione delle disposizioni previste dalla L. n. 163/2021 in materia di titoli universitari abilitanti. Si tratta del decreto 12 dicembre 2025 del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, che di fatto completa la riforma già avviata dalla Categoria con le lauree abilitanti. Da mesi aspettavamo la pubblicazione del provvedimento, frutto delle diverse interlocuzioni avviate dal CNPI con il CUN, CRUI e l’ufficio legislativo e la direzione generale del MUR che potesse, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Manfredi, abilitare i laureati nelle 14 classi di laurea del DPR n. 328/2001.
Il provvedimento stabilisce che possono accedere all’esame di Stato con le modalità semplificate i laureati appartenenti alle classi di laurea previste dal citato DPR n. 328/2001, nonché coloro che sono in possesso delle classi di laurea magistrale individuate nell’allegato al decreto, oltre ai soggetti che abbiano conseguito all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. L’abilitazione consente l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali Laureati nei diversi settori di specializzazione individuati dalla normativa professionale, ossia costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica e design.
Oggi con questo decreto i Periti Industriali potranno finalmente abilitarsi presso le Università con un esame che verterà su tutti i settori di specializzazione dell’Albo professionale. Diversamente da quanto avveniva attualmente. Infatti i laureati svolgevano il proprio Esame presso gli Istituti tecnici e la prova verteva solo su una delle materie delle oltre 27 specializzazioni all’epoca esistenti (attualmente razionalizzate e semplificate a 8 sezioni più rispondenti al mercato del lavoro e in linea con i percorsi universitari).
Il testo di decreto stabilisce che l’Esame di Stato, volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all’esercizio della professione, consisterà in un’unica prova orale, un colloquio che verte sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente, e sulle norme deontologiche. Si stabilisce altresì che la valutazione della prova è espressa in centesimi e l’abilitazione si intende conseguita con una votazione di 60/100. Per sostenere l’esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione in GU e fino all’attuazione dell’ordinamento didattico abilitante alla professione di Perito Industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera d), del DPR n. 328/2001; e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale dei Tirocinanti (RNT), istituito dal CNPI, può presentare domanda presso un Ateneo sede di corso di laurea professionalizzante, individuato in relazione al settore professionale di riferimento. In particolare, gli Atenei sedi dei corsi LP-01 operano per il settore costruzioni, ambiente e territorio; quelli dei corsi LP-02 per il settore tecnologie alimentari; mentre i corsi LP-03 riguardano i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design.
Indicazioni sono fornite poi sulla Commissione giudicatrice dell’esame che avrà una costituzione paritetica e sarà costituita da almeno quattro membri (due docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento del Corso di Studi, e due professionisti laureati di comprovata esperienza designati dall’ordine professionale territorialmente competente). Per i primi tre anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali potranno essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno cinque anni nella relativa professione.









