Agenzi delle Entrate: chiarimenti sui vincolidel Superbonus
L’Agenzia delle Entrate ha ricominciato la ‘rumba’ di chiarimenti sul Superbonus all’indomani della ‘presunta’ stabilità degli art.119 e 121 del DL 34/2020, visto che dopo il Decreto Energia con la quarta cessione del credito alle banche poi ‘allargata fin dalla seconda’ e il DL Aiuti con la proroga del 30% dei SAL al 30 settembre 2022 per le case unifamiliari, pare che all’orizzonte non ci siano nuove modifiche, se non quella dell’obbligo di SOA per le imprese edili in cantieri Superbonus (Decreto Ucraina).
Già così come sopra, in ogni caso, è un bel ‘pensare’, ma le Entrate hanno deciso di pubblicare delle nuove FAQ (19 maggio) dove si spiega come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), dopo l’introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi apportate dal Decreto Sostegni-Ter (4/2022), che è andato a introdurre il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020.
- Cessione parziale vietata, codice univoco e gestione nella Piattaforma
Il divieto di cessione parziale è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.
Quindi:
- le cessioni successive potranno essere relative – per l’intero importo – anche solo a una o ad alcune delle rate di cui è composto il credito;
- le altre quote – sempre per l’intero importo – potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).
Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Il tutto è collegato chiaramente al ‘bollino’ dei crediti: a ciascun credito è attribuito cioè un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e, in fase di caricamento sulla Piattaforma del Fisco, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
E’ bene ricordare – rimandando alla lettura della tabella dedicata prodotta dall’AdE – che le disposizioni di cui sopra si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo.
- Le opzioni dedicate
Sullo stesso tema delle opzioni è stata poi pubblicata la risposta 279/2022, relativa alla cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e all’indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati”.
Si puntualizza che la scelta alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria in autonomia per ogni intervento agevolabile.
Ogni intervento, un’opzione diversa, un modulo dedicato. Se non c’è opzione, nessuna comunicazione.
Nel caso prospettato, l’istante effettuerà un intervento “trainante” (sostituzione con caldaia a condensazione) per il quale vuole cedere il credito e tre interventi “trainati” (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici) per i quali si vuole invece beneficiare degli sconti direttamente in dichiarazione dei redditi.
Detto diversamente: se un contribuente intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione (cessione o sconto), dovrà inviare all’AdE quattro distinti moduli per comunicare la sua scelta, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Nel caso in cui, invece, preferisca utilizzare l’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere il modulo per gli interventi per i quali sceglie detta soluzione.
Nel caso specifico, quindi (1 opzione, 3 detrazioni dirette), basterà una comunicazione sola (per il lavoro trainante).
NB – La soluzione non cambia anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tale circostanza considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.