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Cessione del credito: diventa operativa la quarta

da | 21 Apr 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Superbonus: diventa operativa la quarta cessione del credito

Nel giorno in cui il DL Energia e Bollette (17/2022) viene convertito definitivamente in legge dal Senato – nello stesso testo licenziato dalla Camera -, diventa operativa la quarta cessione del credito, ennesima modifica alle regole per l’opzione alternativa più famosa in tema di bonus edilizi, Superbonus su tutti.

Ma non è solo il nuovo schema 1+2+1 a tenere banco, in tema di cessione del credito. Vediamo tutte le ultime novità sul tema.

La quarta cessione

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Ora è ufficiale. Il ddl di conversione del DL 17/2022, approvato il 21 aprile dal Senato in via definitiva (rinnovata la fiducia al Governo), contiene il nuovo articolo 29-bis, che modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Per effetto delle norme in commento, si eleva da 3 a 4 il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta.

In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione (la quarta, appunto), da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

NB – La prima cessione è quella attuata dal primo cedente (il beneficiario dello sconto, il committente dei lavori) al momento in cui sceglie di esercitare un’opzione (sconto in fattura o cessione del credito).

La quarta cessione sarà ‘libera’, cioè effettuabile dalle banche a chiunque (per evitare l’esaurimento della capienza fiscale da parte, appunto, degli istituti di credito). In tal senso, il Servizio Bilancio del Senato ha espresso non poche perplessità sul rischio frodi che la quarta cessione potrebbe comportare.

La guida del Fisco sulla piattaforma per la cessione dei crediti

Quasi contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida/vademecum sulle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet del Fisco, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art.176 del DL 34/2020);
  • del credito d’imposta ACE (art.19, comma 3, del DL 73/2021).

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

L’allargamento del perimetro dei compratori di crediti

Possono acquistare i crediti anche le società di gestione e risparmio (Sgr), le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di intermediazione mobiliare (Sim).

Lo ha chiarito il sottosegretario al MEF, Federico Freni, a una interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-07901) presentata dall’onorevole Currò e altri in commissione finanze alla Camera lo scorso 20 aprile.

Il tutto è ovviamente correlato alla quarta cessione del credito: il MEF ha chiarito che le attuali disposizioni, concernenti la cessione dei crediti fiscali, di cui agli articoli 121 e 122 del DL 34/2020, autorizzano ulteriori cessioni (quelle dopo la prima), tra l’altro, anche nei confronti di soggetti appartenenti a un gruppo bancario, di cui all’art. 64 del d.lgs 385/1993 (Testo unico bancario), tra cui possono essere annoverati anche i soggetti citati (Sgr, Sim, Sicav e Sicaf).

Per i portavoce M5S in commissione finanze alla Camera, si tratta di “una svolta per quanto riguarda il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi”, in quanto “permetterà di allargare la platea e di far respirare i plafond delle banche. Si tratta di un chiarimento importante che gli operatori aspettavano da tempo. Un respiro che consentirà a più operatori la cessione multipla rendendo i crediti più liquidi e maggiormente in circolo, esprimendo le potenzialità dei bonus edilizi”.

Il divieto di frammentazione

Ultimo ma non per ultimo, sarà meglio ricordare che in virtù di quanto disposto dalla conversione in legge del DL 4/2022 (Sostegni-Ter, in cui è confluito anche il DL Antifrodi 2), all’art. 121 del Decreto Rilancio è stato aggiunto il nuovo comma 1-quater che in sostanza contiene:

  • l’attribuzione di un codice univoco al credito fiscale (cd. bollino di garanzia) che contribuente e fornitore dei beni e servizi dovranno inserire sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative;
  • il divieto di cessione del credito parziale tramite le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito (cosa che, invece, prima era possibile dal secondo passaggio in poi).

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Tradotto: l’impresa edile che effettua i lavori potrà solamente cedere il credito che le è stato ceduto nella sua totalità e non per una parte ad una banca e per un’altra ad un’altra banca/assicurazione/soggetto vigilato.

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