Con provvedimento prot. n. 2022/202205 del 10 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha apportato le necessarie modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022, aggiornando contestualmente la piattaforma telematica per comunicare il trasferimento dei crediti, per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali.
Il tutto all’indomani delle nuove disposizioni ex art.14 DL 50/2022 (DL Aiuti), che si sono succedute a quelle del DL Sostegni TER (4/2022).
Tre cessioni: regola 1+2 con “eccezione” per le banche
In virtù di quanto disposto dal DL 4/2022:
- sono state introdotte altre due cessioni dopo la prima ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
Poi è intervenuto il DL Aiuti, che ha modificato ancora l’art.121 del DL Rilancio (34/2020), prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Il provvedimento del 10 giugno, quindi:
- cancella dal precedente del 3 febbraio 2022 le parole “senza facoltà di successiva cessione”;
- aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
- stabilisce e, quindi, sostituisce quanto detto in precedenza al punto 5.2, ovvero che gli stessi devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
L’AdE specifica anche che – per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 – è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
Si parte dal 15 luglio 2022
Il Fisco precisa che, in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione:
- i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
- se la comunicazione è stata inviata all’AdE entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono fare la cessione del credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
- ai soggetti “qualificati”, cioè le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal prossimo 15 luglio.
NB – La comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma.