Cessione del credito e sconto in fattura bonus edilizi: basta catene, sarà una tantum
Il decreto Sostegni-Ter approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 gennaio, per il quale si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (oltre, ovviamente, a tutto l’iter parlamentare per la conversione in legge), rivoluziona il mondo dei bonus edilizi perché va a stoppare drasticamente quella che era una caratteristica molto vantaggiosa della scelta opzioni “cessione del credito” o “sconto in fattura”.
L’articolo 26 della bozza approdata in CdM prevede che la cessione del credito per Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate sarà limitata ad un solo passaggio.
I crediti saranno quindi cedibili una sola volta (oggi non è previsto un limite, si può cedere ‘infinite’ volte).
Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario.
Le date da segnare in rosso
La cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio a partire dal 7 febbraio 2022.
In pratica dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge non sarà possibile cedere senza limiti di passaggio il credito maturato e scelto al posto della detrazione fiscale. Lo sconto in fattura, disciplinato dall’articolo 121 comma 1 del DL 34/2020, potrà essere ceduto all’impresa che fa i lavori, o agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione. Stessa decisione per la cessione dei crediti, il passaggio si potrà effettuare una volta sola includendo gli intermediari finanziari.
Inoltre i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del DL 34/2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo DL 34/2020 (quindi cessione del credito o sconto in fattura), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Le regole
Il credito di imposta corrispondente a Superbonus, Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate si potrà cedere una sola volta.
Quindi il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
così come i fornitori che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta.
Tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.
Data limite: 7 febbraio 2022 (prima e dopo)
Il 7 febbraio 2022 si riferisce ai crediti che a quella data sono stati già ceduti. Questi potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione.