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Cessione dei crediti e sconto in fattura bonus edilizi: nuove indicazioni

da | 11 Set 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Circolare delle Entrate 27/E/2023: pesanti e importanti modifiche, Cessione dei crediti e sconto in fattura bonus edilizi: nuove indicazioni delle Entrate

Si è fatta attendere ma alla fine è arrivata: la circolare delle Entrate 27/E/2023 sulle pesanti e importanti modifiche apportate dal DL Cessioni (11/2023, convertito dalla legge 38/2023) è stata pubblicata infatti lo scorso 8 settembre e chiarisce, tra l’altro, in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura alternative alla detrazione in dichiarazione dopo i divieti posti dal Decreto Cessioni.

Un perimetro molto stretto, tratteggiato dalle Entrate che, in questo documento di prassi, inseriscono anche le nuove regole sulla responsabilità del cessionario del credito d’imposta e sulle particolari fattispecie di remissione in bonis previste dal DL Cessioni. 

  • Il divieto generalizzato

Prima di tutto si ricorda che l’art.2 del DL 11/2023 ha tracciato una linea di demarcazione temporale precisa per il divieto generalizzato delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus e degli altri bonus: il 17 febbraio 2023.

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Per gli interventi edilizi iniziati a partire da quella data o per i quali sia stato presentato titolo edilizio o CILA-S da quella data, non è più possibile esercitare una delle due opzioni. 

  • Le deroghe

Ci sono alcune deroghe al divieto sopracitato.

Cessione del credito e sconto in fattura sono cioè ancora possibili per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022, tra l’altro:

  • per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
    • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • per le varianti alla CILA o interventi iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentare la stessa, tenuto conto che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti;
  • per gli interventi realizzati dagli Iacp ed enti assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
  • per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

  • Responsabilità solidale del cessionario: le novità

Nella circolare l’Agenzia chiarisce anche il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, con le varie ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

A parte il dolo, il cessionario non incorre nella colpa grave se dimostra di aver acquisito il credito d’imposta e se possiede la documentazione elencata dall’art.121 comma 6-bis del DL Rilancio (34/2020).

Dovesse mancare questa documentazione, non sarebbe comunque finita: in ogni modo il cessionario potrà fornire prova del non coinvolgimento, della diligenza o della non gravità della negligenza, per evitare il dolo o la colpa grave. 

  • Remissione in bonis con pagamento di 250 euro: due casi

In ultimo, il Fisco ricorda quando il Decreto Cessioni consente di avvalersi della cd. remissione in bonis, e cioè:

  1. in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. In tal caso, se il contribuente intende beneficiare della detrazione (Sismabonus o Supersismabonus), l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Se, invece, il contribuente vuole optare per sconto in fattura cessione del credito, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.
  2. nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, o al massimo entro il 30 novembre 2023.

NB – La circolare, infine, detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

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