Pubblicità
  • Leadeboard INIM
  • Certifico 4.0

Cessione dei crediti Superbonus: le novità dalla conversione del Decreto Aiuti-Quater

da | 22 Dic 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

La conversione in legge del DL 176/2022 introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e similari

Manovra e conversione in legge del decreto Aiuti-Quater (176/2022) tengono banco in questo caldissimo periodo pre-Natalizio per le Camere, dove si devono varare provvedimenti di importanza notevole, uno dei quali è il meccanismo della cessione del credito derivante da Superbonus o altri bonus edilizi, con tutte le conseguenze – leggasi sblocco del mercato dei crediti edilizi – annesse.

Bene: il Senato ha raggiunto una ‘quadra’ modificando l’articolo 10 del provvedimento, ma non per quanto concerne le scadenze della CILA-Superbonus dei condomini (ritoccata invece dalla Legge di Bilancio al 31 dicembre, ma solo per determinate tipologie di interventi), quanto invece per le regole alla cessione dei crediti, ‘allargata’ a qualche passaggio in più appannaggio delle banche e degli istituti finanziari accreditati.

 

Cessione dei crediti: da due a tre ‘passaggi’

La novità è rappresentata dall’innalzamento del limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

Pubblicità
Notifier Centrali AM

Il comma 4-bis dell’art.10 modifica in tal senso il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell’articolo 121 del DL 34/2020, introducendo la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le disposizioni introdotte al comma 4-bis si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

La nuova garanzia ‘SACE’

La disposizione contiene un’altra novità sempre introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

Quindi l’intervento sopracitato è a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Nel dettaglio, la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge 50/2022 (Aiuti) alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia.

Tali imprese devono rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina prevista dalla maxi-agevolazione al 110%.

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

 

Pubblicità
  • banner blumatica

Una sostenibilità misurabile

Il Cite approva la nuova strategia nazionale. Al centro indicatori per valutare i progressi Valori obiettivo, basati su una serie di indicatori (55 di primo livello e 190 di secondo), che permetteranno di monitorare al meglio il raggiungimento dei target in materia di...

Iscriviti alla newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti da Opificiumagazine.it

Grazie! Ti sei iscritto alla newsletter.

Pin It on Pinterest