Tutti gli addetti ai lavori e i protagonisti delle ‘cessioni’ dei crediti la aspettavano con ansia, e l’Agenzia delle Entrate non ha tardato a pubblicare le nuove regole sulle opzioni in materia di Superbonus, con specifiche indicazioni in merito alle novità sulla responsabilità solidale ‘alleggerita’ dopo le novità apportate sul tema prima dal DL Aiuti (50/2022, convertito in legge 91/2022) e poi dal DL Aiuti-Bis (115/2022, convertito in legge 142/2022).
La circolare 33/E/2022 contiene quindi chiarimenti interpretativi sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito che, in presenza di concorso nella violazione, è ora limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
Nel documento di prassi, inoltre, sono fornite le istruzioni per rimediare a eventuali errori di compilazione della comunicazione commessi dai contribuenti per l’esercizio delle opzioni o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma e anche un chiarimento sul SAL 30% del Superbonus per gli edifici unifamiliari.
Fornitori e cessionari: nuove regole sulla responsabilità
Il riferimento di legge è l’articolo 33-ter del DL 115/2022, che ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito inserendo all’art.14 del DL 50/2022 i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
Nello specifico:
- il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 dell’art.121 del DL Rilancio, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal DL 34/2020;
- il comma 1-bis.2, inoltre, ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni (comma 1-ter del citato art.121) a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.
Nella circolare, quindi, si effettua un focus sui concetti di:
- ‘violazione dolosa’ (dolo), attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento. Essa ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perchè nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque;
- “colpa grave”, che sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili. Essa ricorre ad esempio quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, cioè la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.
Gli indici di valutazione della diligenza
Il Fisco richiama gli indici di valutazione illustrati nella circolare n. 23/2022, chiarendo che quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi (assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto, incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione, anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti, mancata effettuazione dei lavori) costituiscono solo istruzioni, di carattere esemplificativo, rivolte agli organi di controllo dell’AdE allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale.
Il cessionario può quindi sempre invocare elementi diversi da quelli degli indici ma ugualmente idonei a dimostrare l’esistenza della diligenza richiesta dalla normativa.
L’esigenza di ricorrere a tali indici, inoltre, assume minore rilevanza nel caso in cui i lavori siano stati effettivamente eseguiti per gli importi comunicati.
In ogni caso, precisano le Entrate, le incongruità rilevate con gli indici di cui sopra non costituiscono di per sé motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza, ma solo degli ‘alert’ finalizzati a una verifica più approfondita degli elementi che legittimano i comportamenti delle parti.
Cessione ai correntisti da parte delle banche
Una parte della circolare è inoltre dedicata alla novità principale del DL Aiuti, ossia la possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Comunicazione: come correggere gli errori e rimediare ai ritardi nell’invio
L’Agenzia concede più tempo a coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Sono inoltre fornite indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata: se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori (SAL), è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC.
Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella PEC dedicata.
Superbonus 110% case unifamiliari: contano i lavori eseguiti, non il pagamento
Nell’ultimo capitolo, con un’integrazione successiva, l’Agenzia precisa che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma (cioè il 30%, ex art.14 comma 1 DL Aiuti), non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Quindi il pagamento si può effettuare entro il 31/12/2022, la condizione necessaria è quella dell’effettuazione del 30% dei lavori complessivi al 30/09/2022.
Il Fisco, tra l’altro, indica anche un esempio numerico a corredo, spiegando che gli interessati possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
Qualora al 30/9/2022 non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio).
Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.